Pensioni 1/09/17: requisiti, termini e modalità presentazione domande. La circolare Miur

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Il Miur, come abbiamo prontamente riferito, ha pubblicato il DM n. 941/2016 per le domande di cessazione dal servizio del personale della scuola a partire dal 1° settembre 2017.

Pensioni: entro il 20 gennaio domande cessazione, trattenimento in servizio e richiesta part-time

In data odierna, l’amministrazione ha pubblicato la Circolare n. 38646 del 7/12/2016, al fine di fornire indicazioni operative per l’attuazione del suddetto D.M.

Nello specifico, la Circolare riporta quelli che sono i requisiti richiesti per poter andare in pensione dal prossimo 1° settembre 2017 e le modalità di presentazione delle domande.

Vecchi requisiti (Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011)

Ai sensi  dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato  dalla  legge 24  dicembre 2007, n.  247, i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Si tratta della famosa quota 96, per accedere alla quale sono necessari i seguenti requisiti minimi: 60 anni di età e 35 di contribuzione, fermo restando il raggiungimento della quota 96.

Il  diritto al trattamento pensionistico di anzianità si  consegue  inoltre, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Il personale, che alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento in vigore prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro  il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.

Nuovi requisiti

Per  la  pensione  di  vecchiaia  il  requisito  anagrafico  è di  66  anni  e  7 mesi, compiuti  entro  il  31  agosto 2017 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro  il  31  dicembre  2017.

La pensione anticipata potrà conseguirsi, a  domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva – per le donne – e 42 anni e 10  mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31 dicembre 2017 senza operare alcun arrotondamento.

Il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio  (ovvero  65  anni  secondo  il  DPR  29  dicembre  1973,  n. 1092  per  i  dipendenti  dello  Stato) “non  è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il  limite  non  superabile, se  non  per  il  trattenimento  in  servizio  o  per  consentire  all’interessato  di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.

Opzione donna

Le lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per  le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono andare in pensione tramite l’opzione donna, in base alla quale  si accede alla  liquidazione del  trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Disposizioni in materia di settima salvaguardia

Possono accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole previgenti la riforma Fornero, i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011 (settima salvaguardia).

Termini presentazione domande

Le domande di cessazione  per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio vanno presentate entro il 20 gennaio 2017.

Entro la suddetta data è possibile revocare le summenzionate istanze, ritirandole tramite POLIS.

Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non  avendo  ancora  compiuto
il  65°  anno  di  età, chiedono  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  con  contestuale  attribuzione  del  trattamento  pensionistico.

Modalità di presentazione delle domande

Il  personale  Dirigente  Scolastico,  docente,  educativo  ed  ATA di  ruolo, compresi  gli insegnanti di  religione  utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS  “istanze on line”, relativa    alle    domande    di   cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

Il  personale  delle province  di  Trento, Bolzano  ed  Aosta,  presenta  le domande  in  formato cartaceo  direttamente  alla  sede  scolastica  di  servizio/titolarità,  che  provvederà  ad  inoltrarle  ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208  ovvero  per  raggiungere  il  minimo  contributivo continuano  ad  essere presentate in forma cartacea
entro il termine del 20 gennaio 2017.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2017

Il termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  cessazione  dal  servizio  dei  dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio .

La circolare

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