Pensioni 1/09/17: requisiti, termini e modalità presentazione domande. La circolare Miur
Il Miur, come abbiamo prontamente riferito, ha pubblicato il DM n. 941/2016 per le domande di cessazione dal servizio del personale della scuola a partire dal 1° settembre 2017.
Pensioni: entro il 20 gennaio domande cessazione, trattenimento in servizio e richiesta part-time
In data odierna, l’amministrazione ha pubblicato la Circolare n. 38646 del 7/12/2016, al fine di fornire indicazioni operative per l’attuazione del suddetto D.M.
Nello specifico, la Circolare riporta quelli che sono i requisiti richiesti per poter andare in pensione dal prossimo 1° settembre 2017 e le modalità di presentazione delle domande.
Vecchi requisiti (Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.
Si tratta della famosa quota 96, per accedere alla quale sono necessari i seguenti requisiti minimi: 60 anni di età e 35 di contribuzione, fermo restando il raggiungimento della quota 96.
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue inoltre, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, maturato entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Il personale, che alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento in vigore prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.
Nuovi requisiti
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi, compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017.
La pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva – per le donne – e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31 dicembre 2017 senza operare alcun arrotondamento.
Il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) “non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Opzione donna
Le lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono andare in pensione tramite l’opzione donna, in base alla quale si accede alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Disposizioni in materia di settima salvaguardia
Possono accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole previgenti la riforma Fornero, i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011 (settima salvaguardia).
Termini presentazione domande
Le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio vanno presentate entro il 20 gennaio 2017.
Entro la suddetta data è possibile revocare le summenzionate istanze, ritirandole tramite POLIS.
Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto
il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Modalità di presentazione delle domande
Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea
entro il termine del 20 gennaio 2017.
Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2017
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio .
La circolare