Pensione Opzione donna e penalizzazioni: la circolare dell’INPS con i chiarimenti

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Con la circolare numero 45 del 2016 l’Inps  ribadisce le novità sulle penalizzazione e sull’opzione donna.

Con la circolare numero 45 del 2016 l’Inps  ribadisce le novità sulle penalizzazione e sull’opzione donna.

Possono esercitareil regime sperimentale opzione donna tutte le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi versati che hanno raggiunto l’età di 57 anni e 3 mesi (58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2015.

Si ribadisce, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, che l’opzione donna è garantita a tutte le donne nate entro il 30 settembre 1958 (30 settembre 1957 per le lavoratrici autonome).




La circolare, come anticipato parla anche delle penalizzazioni sulle pensioni anticipate dei lavoratori che hanno lasciato il mondo del lavoro con il massimo dell’anzianità contributiva e con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni tra il 2012 e il 2014. Questi lavoratori si sono visti applicare sull’assegno pensionistico penalizzazione dell’1-2% per ogni annualità di anticipo rispetto all’età di 62 anni anni. A partire dal 1 gennaio 2016, senza però applicazione retroattiva, il calcolo dell’assegno pensionistico avverrà senza l’applicazione delle suddette penalizzazioni, che sono state cancellate anche per questi lavoratori.

Circolare INPS 45/2016

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