Pensione anticipata, domande entro giugno. Opzione donna, estesi i requisiti

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Ieri il Governo ha dato notizia ai sindacati circa le domande per l’Ape sociale, ovvero l’anticipo pensionistico senza costi per il lavoratore in condizioni di disagio. Tra le categorie interessate anche le maestre d’infanzia.

APE social

Le richieste per il pensionamento dovranno essre presentate entro giugno per le maestre che maturano i requisiti entro il 2017. Secondo quanto anticipato dal Governo, inoltre, la domanda per il 2018 dovrà essere presentata nel mese di marzo 2018.

Secondo le stime del Governo, i lavoratori di tutti i coparti che potrebbero usufruire della pensione sono 35.000.  L’Ape sociale può essere chiesta in via sperimentale dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2018 da soggetti in condizioni di disagio (tra cui le maestre dell’Infanzia) che abbiano almeno 63 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva (36 anni per coloro che svolgono attività difficoltose o rischiose).

Scettici invece sulle adessioni dell’Ape volontaria che prevede costi per i lavoratori.

Secondo quanto riferisce l’ANSA, “il Governo ha confermato il calcolo sulla rata del prestito annunciato nei mesi scorsi pari al 4,5-4,7% per ogni anno di anticipo ma su una media di importo dell’85% della pensione (nel caso di tre anni di anticipo) e solo per 12 mesi (mentre la rata sulla pensione si paga su 13 mesi e per 20 anni). In pratica secondo i calcoli diffusi dopo il varo del provvedimento alla fine dell’anno scorso a fronte di un anticipo complessivo per tre anni di circa 39.300 euro se ne restituirebbero in 20 anni oltre 54.000 (208 euro netti di rata al mese su una pensione di 1.286 euro ma per 13 mesi)”

Per chiedere l’Ape volontaria bisognerà avere almeno 63 anni di età e 20 di contributi e aver maturato un importo di pensione al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo

Opzione donna

l’Inps con il messaggio n. 1182 del 15 marzo scorso ha dato indicazioni circa le novità opzione donna contenute nell’utlima legge di bilancio.

Ecco cosa prevedono le novità.

“Possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.

Il successivo comma 223 dell’articolo 1 della citata legge ha previsto che  “Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243”.

Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile,  la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.”

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