Pagamento a scoppio ritardato del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Di Lalla
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Giornale INPDAP n. 35 Dicembre 2011 – Tre nuovi termini, e più lunghi nella maggioranza dei casi, entro i quali pagare le prestazioni di fine servizio in relazione alla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di indennità di buonuscita (Ibu), indennità premio di servizio (Ips), trattamento di fine rapporto (Tfr).

Giornale INPDAP n. 35 Dicembre 2011 – Tre nuovi termini, e più lunghi nella maggioranza dei casi, entro i quali pagare le prestazioni di fine servizio in relazione alla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di indennità di buonuscita (Ibu), indennità premio di servizio (Ips), trattamento di fine rapporto (Tfr).

I nuovi termini di liquidazione decorrono dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 138/2011. Ricadono sotto i nuovi termini tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non rientrano tra le categorie cui si applicano le deroghe (vedi dopo).

Termine breve:105 giorni
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, la legge 148/2011 ha confermato il termine breve che prevede la liquidazione della prestazione entro 105 giorni dalla cessazione. Il termine è così composto: 15 giorni assegnati all’ente datore di lavoro per trasmettere all’Inpdap la documentazione necessaria relativa al dipendente cessato dal lavoro;
90 giorni assegnati all’Inpdap per pagare la prestazione, o la prima rata di questa. Dopo i due periodi – complessivamente pari a 105 giorni – sono dovuti gli interessi.

Termine medio: 6 mesi
Inpdap non può mettere in pagamento la prestazione prima di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
– raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici e il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza

– estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso. In questi casi Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano passati sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Trascorso il termine gli uffici devono pagare la prestazione entro 3 mesi. Dopo il periodo complessivo
di 270 giorni sono dovuti gli interessi.

Termine lungo: 24 mesi.
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: le dimissioni volontarie; il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego, ecc.).
In queste evenienze Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Trascorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi

Pagamento rateale. I nuovi termini di pagamento lasciano inalterata la modalità di erogazione rateale delle prestazioni di fine lavoro di importo superiore a 90.000 euro. Perciò il pagamento della seconda rata e della
eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno (per la quota da 90 mila a 150 mila euro lordi) e di due anni (per la parte eccedente 150 mila euro) dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.
Un esempio, relativo al caso di dimissioni volontarie di un dipendente con un Tfs di 180 mila euro lordi. In questa ipotesi:

– i primi 90 mila euro sono pagati non prima di 24 mesi,
– i successivi 60 mila euro successivi sono pagati non prima di 36 mesi,
– i restanti 30 mila euro sono pagati non prima di 48 mesi.

Deroghe. Continuano ad applicare i vecchi termini riconosciuti dalla precedente normativa:
– i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio), prima del 13 agosto 2011;
– il personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (Afam), che ha regole speciali sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre) e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Rientra in questa deroga anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali, a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

I vecchi termini. Per il personale interessato dalle deroghe i termini rimangono i seguenti:
– termine di 105 giorni (90 + 15 giorni) per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici e il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
– termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutti gli altri casi.

RIEPILOGO

OGNI CaUSa Ha La SUa aTTESa

Cause di cessazione

Inabilità, decesso

Termini di pagamento
Prima 90 + 15 giorni
Ora 90 + 15 giorni

Limiti di età o di servizio, massima anzianità contributiva e collocamento a riposo d’ufficio, termine del contratto a tempo determinato
Prima 90 + 15 giorni
Ora 6 + 3 mesi

Tutte le altre cause (es: dimissioni, licenziamento, ecc.)
Prima 6 + 3 mesi
Ora 24 + 3 mesi

Il giornale INPDAP

Tfr e Tfs: chiarimenti sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

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