Organico secondaria: quali e quante cattedre si possono attivare? Quali classi di concorso? Le nostre FaQ

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I criteri per la definizione dell’organico dell’autonomia 2017/18 sono indicati dal MIUR nella nota n.21315/2017, dove sono state fornite le istruzioni operative per la predisposizione delle nuove dotazioni di organico del personale docente per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Importanti indicazioni vengono fornite per la scuola Secondaria, sia come disposizioni comuni, sia come istruzioni specifiche per la Secondaria I grado e per la Secondaria II grado.

Ci occuperemo ora delle disposizioni comuni.

Sono tanti i quesiti che arrivano alla nostra redazione in relazione ai criteri che gli Uffici Scolastici Provinciali devono utilizzare per la costituzione delle cattedre.

L’organico di ogni Istituto è determinante, infatti, per l’individuazione di eventuali esuberi e questo, chiaramente, è causa di ansia e preoccupazione per molti docenti.

Riteniamo utile, quindi, fornire risposta ai quesiti più frequenti che hanno inviato i nostri lettori e che riguardano indistintamente sia i docenti della Secondaria I grado che i docenti della Secondaria II grado.

Nell’organico 2017/18 le cattedre della scuola Secondaria saranno costituite in base alle “vecchie” o alle “nuove” classi di concorso?

L’organico della scuola Secondaria è determinato sulla base delle nuove classi di concorso definite

dal DPR n.19/2016 e dal DM n. 259/2017.

A ciascun docente titolare di scuola Secondaria I e II grado, come chiarito nella nota ministeriale n.237/2017, è stata assegnata, infatti, la nuova classe di concorso secondo la tabella di corrispondenza annessa al DPR 19/2016, con decorrenza 1° settembre 2017.

Quali criteri dovranno essere utilizzati per l’attribuzione delle ore in organico di discipline che possono essere assegnate a diverse classi di concorso?

L’attribuzione delle ore alle diverse classi di concorso, con conseguente costituzione di cattedre in organico, viene effettuata tenendo conto delle tabelle di corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.

L’attribuzione delle ore presenti nell’organico di ogni singola istituzione scolastica alle classi di concorso

deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nella scuola, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.

Nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.

Importanti indicazioni vengono fornite dalla nota ministeriale sull’organico 2017/18, in relazione all’attribuzione delle ore di insegnamento alle diverse classi di concorso in funzione dei docenti titolari presenti nell’istituzione scolastica

In presenza di docenti titolari per le diverse classi di concorso alle quali potrebbe essere attribuito l’insegnamento della disciplina in organico, in caso di contrazione, verrà predisposta una graduatoria “incrociata” tra le diverse classi di concorso coinvolte, come se fosse una graduatoria unica, e si dovrà dare precedenza al docente o ai docenti che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, attribuendo in organico le ore della disciplina alla loro classe di concorso di titolarità.

Sarà, quindi, dichiarato soprannumerario il docente in coda nella graduatoria “unificata”.

In assenza di titolari l’attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e tenendo conto di una equilibrate distribuzione dei posti tra le classi di concorso in funzione delle immissioni in ruolo.

In mancanza delle citate situazioni il Dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del Collegio dei docenti, reso in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.

I docenti titolari su insegnamenti attribuiti dal DPR n.19/2016 ad una diversa classe di concorso rispetto a quella in cui risultano titolari, mantengono, nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi del DM n.259/2017, le attuali sedi e cattedre finché rimangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale, si applicano le disposizioni di cui all’art 14 commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 relative al personale in esubero.

E’ possibile costituire in organico cattedre con meno di 18 ore?

Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti della scuola Secondaria, in base a quanto stabilisce il DPR n.81/2009, sono ricondotte a 18 ore settimanali anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.

Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione possono essere

costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato

utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico.

Le cattedre con orario superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, possono essere costituite solo con lo scopo di salvaguardare la titolarità dei docenti , sempre che non sia possibile attivarle diversamente.

All’obbligo di costituire in organico cattedre di 18 ore fanno eccezione, esclusivamente per la Secondaria II grado, le cattedre che non risulta possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.

In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Nelle scuole Secondarie I grado (IC) e nelle scuole Secondarie II grado (IIS) con organico unificato, come vengono costituite le cattedre tra le diverse sedi?

In ciascuna autonomia scolastica viene individuata una sola sede di organico di scuola Secondaria I grado o II grado.

Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di

concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune o ambito, il personale viene poi assegnato alle diversi sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.

Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto (COI).

Le eventuali ore residue nelle sedi di organico, non utilizzate per la costituzione di cattedre interne, possono essere ricondotte a cattedra solo tra istituzioni scolastiche comprese nel medesimo ambito territoriale e si avrà in tal modo la costituzione in organico di cattedra con completamento esterno (COE).

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