Organico di potenziamento. Non può essere utilizzato per insegnare attività alternativa alla religione

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L’USR Veneto ha emanato la Nota prot. 18123 del 3 ottobre 2016 ad oggetto: “Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado – a.s. 2016/2017”.

L’USR Veneto ribadisce che i docenti del potenziamento non possono essere utilizzati nell’insegnamento delle attività alternative alla religione, a meno che non diano la loro disponibilità ad effettuare ore eccedenti: ciò in quanto tale insegnamento – nella fattispecie dei docenti del potenziamento – può assumere esclusivamente la tipologia di ore eccedenti l’orario settimanale di servizio (peraltro retribuite con somme che fanno riferimento a capitoli di spesa diversi da quelli utilizzati per la retribuzione del normale orario di servizio).
Il MIUR si era già espresso in merito nella Nota n.2852 del 5 settembre 2016.

Nota USR Veneto

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