Organico di diritto e docenti di potenziamento: spariscono spezzoni residui fino a 6 ore

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Carmelo NESTA – SNALS Brindisi. L’articolo 1, comma 4, del Regolamento sulle supplenze recita:

” Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 , all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”

Anche la circolare sulle supplenze n. 24306 dell’1 settembre 2016 nella sezione “CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI” ribadisce quanto suddetto citando le due fonti normative su riportate.
Quindi, oltre a questi tre riferimenti normativi, non c’è alcun altro dispositivo di legge o circolare ministeriale che regolamenti un diverso uso degli spezzoni orario che le scuole si ritrovano nelle stampe dell’organico di diritto sul portale SIDI.

Nulla dice al riguardo la legge 107/2015 , né la nota 2852 del 5 settembre 2016 sull’organico dell’autonomia. Anzi lo stesso MIUR nella citata nota 2852 ribadisce che ” non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa “, e anche gli spezzoni orario residui.

All’inizio delle lezioni di questo anno scolastico si era sparsa la voce tra i Dirigenti scolastici della provincia di Brindisi che avrebbero dovuto utilizzare i docenti di potenziamento per la copertura degli spezzoni orario all’interno del loro orario di cattedra. Ad esempio, se ad una scuola secondaria fosse stato assegnato un docente di potenziamento di Inglese e ci fosse, in organico di diritto, uno spezzone orario di Inglese di tre ore, il docente di potenziamento avrebbe dovuto prendere le 3 ore di insegnamento all’interno del suo orario d’obbligo (3 ore di insegnamento e le restanti 15 ore per le altre attività). Il nostro sindacato ha stigmatizzato con fermezza tale orientamento!

Ma un dirigente che ha assegnato le ore residue come ore aggiuntive all’orario d’obbligo, seguendo la normativa ,ha trovato una sorpresa confrontando la stampa dell’organico di diritto fatta a maggio 2016 dal SIDI con la stampa fatta a novembre. Il numero delle classi, pari a 13 (5 prime, 4 seconde e 4 terze), ha determinato un organico di Inglese pari a 2 cattedre e 3 ore residue:

13 classi x 3 ore = 39 ore totali
39 ore/18 ore = 2 cattedre e 3 ore residue

CLICCA LE IMMAGINI PER INGRANDIRLE

Dal prospetto si evince che il numero di 13 classi ha determinato un organico di 2 cattedre ordinarie e di 3 ore residue per la materia Inglese, con 2 docenti a disposizione della scuola.
Nel prospetto seguente, stampato a novembre, aumentano i docenti di Inglese a disposizione della scuola, da 2 a 3 con il docente di potenziamento, le cattedre restano 2 e scompaiono le 3 ore residue!

prospetto classi dal SIDI

prospetto organico SIDI a maggio 2016

Il dirigente, preoccupato per un eventuale danno erariale visto che ha assegnato come ore aggiuntive le 3 ore, ci chiama e ci sottopone il “furto” delle 3 ore residue che nell’organico di diritto della sua scuola non ci sono più!

Noi abbiamo rassicurato il dirigente che ha applicato la norma in maniera corretta. La modifica dell’organico di diritto della sua scuola è stato un “errore” dell’Ufficio Territoriale di Brindisi.

Sarà successo anche in altre scuole?

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