Organico dell’autonomia. Cosa si intende per “durata triennale” dell’incarico 

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La Legge 107 del 2015 che ha innovato profondamente il settore della scuola, è scritta male e si presta ad interpretazioni variegate.

Una delle questioni più calde, in questi giorni, è quella che riguarda certamente l’organico dell’autonomia.

Partiamo dalla nota del MIUR del 2 luglio 2016 quando si legge che “ Giova ricordare che i docenti così individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.

Ora le cose sono realmente così? Chi, suo malgrado, è finito nell’ambito territoriale, e si tratta di casi specifici previsti della 107 del 2015, è soggetto alla chiamata diretta. E la chiamata diretta è funzionale per coprire i posti dell’organico dell’autonomia che risulteranno disponibili e vacanti, o sul potenziamento.



Ma tutti i docenti che faranno parte dell’organico dell’autonomia non è che potranno a piacimento del DS finire sul potenziamento, la linea di demarcazione è data dal fatto che si sia inseriti o meno nell’ambito territoriale e dunque soggetti al processo della chiamata diretta.

Il potenziamento dell’organico dell’autonomia è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituzione scolastica come previsti dall’ art.1 comma della legge 107 del 2015.

Il comma 5 del citato articolo precisa che al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, e’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14.

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attivita’ di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Dunque, già da questo comma, emerge chiaramente che insegnamento su posto comune, potenziamento e sostegno e progettazione e coordinamento sono attività autonome. Ci si deve immaginare l’organico dell’autonomia come un grande contenitore che include fattispecie distinte ed autonome. Tale distinzione tra le funzioni emergerà anche in diversi altri punti della Legge 107 2015.

Solo a decorrere dal 2016-2017, il dirigente scolastico provvederà a coprire i posti dell’organico dell’autonomia “vacanti e disponibili”, proponendo i relativi incarichi ai docenti inseriti nell’ambito territoriale di appartenenza. Ora, pare evidente che si dovrà prima dare priorità ai posti “vacanti e disponibili” non sul potenziamento, ed in seconda istanza ai posti sul potenziamento e che gli eventuali bandi dovranno essere differenziati.

Così come pare evidente che chi è assegnato al posto comune, pur facendo parte dell’organico dell’autonomia non potrà essere destinato al potenziamento, senza neanche sondare l’eventuale disponibilità dell’interessato, ed in ogni caso tale ipotesi, sempre con la preliminare disponibilità dell’interessato, a parere dello scrivente, può esclusivamente interessare il personale proveniente dall’ambito territoriale e soggetto alla chiamata diretta e non certamente indistintamente tutto il personale inserito nell’organico dell’autonomia.

Ed è il caso di ribadire che gli incarichi avranno durata triennale come previsti dal PTOF.

Però sorgono dei dubbi sul fatto che la durata dell’incarico triennale debba essere estesa anche al posto vacante e disponibile. Ciò perché se tale posto è vacante o disponibile (su posto comune ) il tutto può essere anche indipendente dal PTOF, e con il vecchio sistema normativo che in parte è ancora sussistente tale posto vacante/disponibile sarebbe stato assegnato a supplenza da GAE.

Discorso diverso, chiaramente, per il potenziamento, perché questo è strettamente connesso al PTOF, essendo appunto attività aggiuntiva ed integrativa che la scuola ha deciso in piena autonomia di garantire. Ciò perché, come pare essere inequivocabilmente chiaro, l’organico dell’autonomia include fattispecie distinte ed autonome di qualificazione giuridica e lavorativa del personale della scuola.

Certamente vi sono questioni che possono essere applicate a tutto il personale dell’organico dell’autonomia, come il comma 83 quando il dirigente scolastico puo’ individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attivita’ di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Ma questo non significa che tale processo di generalizzazione e trattamento indistinto possa essere sempre valido.

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