Organici Cosenza 2016/17. Quando una nota ti cambia la vita! Lettera

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Gentilissima Redazione, siamo un gruppo di docenti della classe di concorso A026 (ex A047), Matematica nella scuola secondaria di ll grado, tutti immessi in ruolo nella fase C di cui alla Legge 107/2015, inizialmente nella provincia di Cosenza.

Scriviamo questa lettera per segnalare il comportamento, a nostro parere non completamente regolare, posto in essere dall’ATP di Cosenza nel negarci ripetutamente l’accesso agli atti relativi al Decreto Dirigenziale n° 6578 del 28.07.2016, attraverso il quale rideterminava l’organico di diritto delle scuole secondarie di secondo grado.

Attraverso il succitato decreto l’ATP di Cosenza operava, per la classe di concorso A026 Matematica (ex A047), un taglio di 14 cattedre, delle 25 residuali dopo i movimenti provinciali, portandole di fatto a 11.

A giustificazione della precitata rideterminazione dell’organico nel decreto veniva testualmente così riportato:

1) tenuto conto delle successive indicazioni ministeriali e regionali emerse nelle riunioni del 15 e 19 luglio 2016, riguardanti il recupero di posti relativi a classi di concorso in esubero a livello nazionale;

2) vista la nota e-mail della direzione generale del 19 luglio 2016.
In conseguenza dell’operata rideterminazione tutti i docenti assunti in fase C nella classe A047 (attuale A026), fatta eccezione di due colleghi di cui un proveniente da GM ed uno munito di riserva, più precisamente 17 degli iniziali 19 assunti in fase C finivano fuori regione o provincia, pur avendo accumulato negli anni punteggi piuttosto elevati. Basti pensare che il primo degli assunti da GAE aveva ben 190 punti.

Ebbene, la nostra richiesta di accesso agli atti all’ATP è nata proprio dall’esigenza di conoscere le non specificate indicazioni ministeriali e regionali e il contenuto della precitata nota della direzione generale del 19 luglio 2016, mai pubblicata , richiamati nel decreto dirigenziale n° 6578 del 28.07.2016.

Nella rideterminazione dell’organico la classe di concorso A047 (Matematica) ha pertanto pagato il tributo maggiore in termini di cattedre perse (-14), mentre la stessa provincia di Cosenza, da sola, ha assorbito metà delle cattedre delle ex classi di concorso A017 e A019 dell’intera regione Calabria.

In buona sostanza nella mobilità del 2016 nessuno dei predetti 17 docenti è riuscito ad entrare in un ambito della provincia di Cosenza e neppure nella fase di mobilità 2017/2018.

Si evidenzia che la media dei punteggi minimi per entrare in un ambito a livello nazionale per Matematica (fase C) era di 17,5 punti; a Cosenza non sarebbe bastato neanche un punteggio a quattro cifre.

A titolo di esempio si pone in evidenza che tra i 17 docenti ve ne erano alcuni che possedevano, nella fase di mobilità, un punteggio tale da farli rientrare tra i primi posti nelle graduatorie di almeno 92 province sulle 100 a livello nazionale.

Nella stessa regione, nella mobilità 2016, si entrava negli ambiti di Reggio Calabria con solo 8 punti (fase C).

Ma l’aspetto più pregnante della vicenda è che seppur la classe di concorso A047 (Matematica) risultasse la disciplina più richiesta nei PTOF, molte istituzioni scolastiche si sono viste assegnare nel potenziamento, discipline diverse il cui insegnamento non era, peraltro, neppure ivi previsto o richiesto da quest’ultime.

Con la lettura delle nuove disposizioni ministeriali e regionali e la nota e-mail volevamo, quindi, verificare se le stesse annullassero e/o modificassero precedenti disposizioni legislative.

Più segnatamente si è avuto modo di rilevare che non è stato minimamente tenuto in considerazione quanto, ad esempio, disposto nella nota n. 11729 del 29 aprile 2016 nella quale, riguardo al potenziamento dell’offerta formativa, veniva riportato a chiari note che si doveva operare in modo di non creare squilibri fra le aree disciplinari.

A Cosenza si è, invece, dovuto assistere a notevoli azioni di squilibrio. Tra le più eclatanti quella perpetrata all’ITIS “Monaco”, istituto a prevalente carattere scientifico, laddove su 12 cattedre di potenziamento sono state assegnate ben 6 cattedre alla A019 e 2 alla A017 e nessuna a matematica (A047).

Altra importante irregolarità a nostro parere perpetuata dall’ATP di Cosenza riguarda la percentuale dei colleghi, pari per legge al 25%, beneficiari di passaggio di ruolo o di cattedra nella A047, il cui numero pari ad 8, veniva determinato con riferimento all’iniziale ripartizione dei posti di potenziamento pubblicate dall’ATP in allegato al decreto di cui all’organico diritto della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2016-17, prot. 5061 del 20.06.2016.

Più in dettaglio la predetta percentuale del 25% è stata calcolata sulle disponibilità iniziali al termine della fase provinciale che risultavano pari a 33.

Atteso che, con il successivo decreto dirigenziale n° 6578 del 28.07.2016 di rideterminazione dell’organico, l’ATP di Cosenza operava per la classe di concorso A047 un taglio di cattedre, in conseguenza del quale le disponibilità iniziali da 33 si riducevano a 11, non si sarebbe dovuto necessariamente procedere al ricalcolo della percentuale del 25% sui nuovi posti disponibili e conseguentemente anche rifare i movimenti provinciali?
Ebbene, dopo il predetto taglio delle cattedre per A047, il numero di colleghi beneficiari di passaggio di ruolo o di cattedra (25%) è invece restato immutato, (sempre pari ad 8).
Occorre preliminarmente far rilevare che già in data 31 luglio 2016 una nostra collega inoltrava all’ATP di Cosenza, a mezzo pec, sottoscritta da diversi colleghi, un’istanza di accesso agli atti, volta ad acquisire copia della documentazione afferente al precitato decreto. Richiesta rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte dell’ATP.

A coronamento di questa triste vicenda ci preme, altresì, anche evidenziare un incontro tenuto da altri due colleghi in data 18.04.2017 con il Dirigente dell’ATP di Cosenza, i quali avevano presentato un’altra istanza di accesso agli atti, rimasta pure priva di riscontro, volta ad ottenere copia della documentazione afferente alla mobilità 2016-2017, tra cui quella richiamata nel decreto n° 6578 del 28.07.2016.
Nel corso dell’incontro il Dirigente riconosceva la piena legittimità della formulata richiesta di accesso agli atti e nell’occasione forniva, alla presenza del legale degli instanti, ampie rassicurazioni circa la celere soddisfazione della stessa, prospettando, altresì, anche la piena disponibilità ad inviare, a mezzo e-mail, quanto richiesto, atteso che i predetti colleghi insegnavano fuori provincia o fuori regione.
L’epilogo di tale vicenda è stato, invece, che il Dirigente con PEC datata 4 maggio 2017, piuttosto che inviare quanto concordato, significava che l’ufficio non aveva ravvisato le condizioni per accogliere la richiesta ostensiva e, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge n. 241 del 1990 era, quindi, rimasto silente.

Più in dettaglio riportava che “tanto era avvenuto in relazione alla circostanza della ritenuta assenza della citata correlazione logico-funzionale. Vero è infatti la riduzione dei posti della classe di concorso A047 dal n. di 33 (giusta decreto di questo ufficio del 20 giugno 2016 n. 5061, al n. 11 (giusta rideterminazione successiva del 28 luglio 2016), di fatto non avrebbe avuto alcuna negativa ricaduta neppure in termini di diminuzione di chance di trasferimento per le SSLL”.

Considerato che l’accesso ai documenti amministrativi rappresenta un principio generale dell’attività amministrativa, diretto a favorire la partecipazione dei cittadini all’azione pubblica e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza della stessa e che la trasparenza stessa è un principio generale che alimenta l’intera azione amministrativa, il Dirigente poteva, nel caso di specie, operare un diniego di una richiesta sulla base di una simile motivazione?

Premesso che nella richiesta di accesso agli atti era stata evidenziata la circostanza che la documentazione era necessaria per poter adire con immediatezza l’autorità giudiziaria e considerato, altresì, che la valutazione delle eventuali chance di un ricorrente in una vertenza giudiziaria non spetta all’amministrazione convenuta, bensì, al Giudicante, si reputa che nel caso di specie si sia completamente negato il diritto dei comuni cittadini di poter valutare se l’operata rideterminazione dell’organico di cui al Decreto n° 6578 del 28.07.2016 fosse avvenuta in completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative all’epoca vigenti.
Tanto in precipua considerazione della circostanza che nella provincia di Cosenza colleghi della classe di concorso A047 con più di 20 anni di precariato alle spalle e/o con punteggi nelle GAE prossimi a 200, sono finiti fuori regione o provincia e di contro altri della A019 e A017, pur avendo anni di servizio e punteggi inferiori, sono, invece, rimasti negli ambiti della provincia di Cosenza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto circa la procedura di mobilità 2016-2017 posta in essere dall’ATP di Cosenza si può ritenere, senza alcun ragionevole dubbio, che sia stata rispettata l’uguaglianza dei diritti dei cittadini di cui all’art. 3 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA o che sia stata garantita la trasparenza dell’azione pubblica nei riguardi degli stessi?

Si demanda ai lettori ogni relativa personale considerazione.

Bocchinfuso Sandra
Desiderato Donatella
Favale Rossella
Filici Caludia
Groccia Rosario
Liccardo Raffaela
Monci Manuela
Palummo Francesca
Priori Giulia
Riccio Alessandro
Sirianni Alessandro

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