Organici 2017/18, novità e conferme nelle disposizioni Miur

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Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato la nota e le tabelle relative agli organici per l’anno scolastico 2017/18.

La novità principale riguarda l’incremento delle cattedre dovuto alla trasformazione di 15100 posti dall’organico di fatto in diritto, che vanno ad aggiungersi ai circa 21000 posti lasciati liberi dai pensionamenti e ai circa 16000 non assegnati in ruolo lo scorso anno scolastico.

I suddetti posti vacanti e disponibili (circa 52.100 in totale) saranno destinati alla mobilità e alle assunzioni a tempo determinato, secondo le aliquote stabilite nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18, art. 8 commi 6-8:

6. Per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

7. I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

8. La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Ritornando alla nota sugli organici riportiamo una scheda della FLC Cgil, in cui vengono sintetizzati i punti principali della medesima e le novità e le conferme in essa contenute:

– La ripartizione dei posti aggiuntivi previsti nella finanziaria 2017 ha tenuto conto del numero degli alunni rilevati in organico di fatto 2016/2017, dell’entità della popolazione scolastica per il periodo 2016/2019, della serie storica della scolarità negli ultimi anni e delle situazioni orografiche.

– Per la prima volta la tabella allegata contiene sin da ora la colonna dei posti che saranno poi utilizzabili nell’adeguamento del fatto (tabella che negli anni passati era inviata con successiva circolare).

– Gli USR, nel ripartire la dotazione organica di diritto alle province, possono operare delle compensazioni tra i vari gradi di scuola (solo per la quota di posti comuni), compresa la scuola dell’infanzia.

– La scuola dell’infanzia continua ad essere esclusa dell’attribuzione dei posti per il potenziamento, mentre per gli altri gradi questa è determinata dalla tabella 1 allegata alla legge 107/15.

– Gli US Territoriali, per conto degli USR, provvederanno ad attribuire alle scuole i posti necessari per l’organico curriculare mentre i posti del potenziamento, confermati nel numero (l’assegnazione è triennale) potranno essere modificati nella tipologia tenendo conto delle richieste delle scuole per le diverse classi di concorso in base al PTOF ma nei limiti dei posti vacanti. Andrà comunque tenuta in debita considerazione l’attribuzione già effettuata nello scorso anno. A tal riguardo sono possibili correttivi da parte degli USR che, una volta acquisite le proposte delle scuole, valuteranno e procederanno sulla base dell’esigenza tendenziale di ridurre o eliminare l’esubero del personale docente.

– Nella circolare si ricorda anche che, sui posti del potenziamento, non sono possibili le sostituzioni dei docenti, salvo che queste non siano necessarie per assicurare le attività curricolari previste nel PTOF o in caso di utilizzo dei posti del potenziamento per lo sdoppiamento delle classi o dei singoli insegnamenti.

– Si richiama poi che, per i C.P.I.A. e all’interno dell’organico per il potenziamento, due posti andranno garantiti alla nuova classe di concorso A-23 (italiano per alloglotti). Si ricorda che mentre l’organico dei posti comuni è assegnato ai singoli CTP, quello per il potenziamento, compresi i due posti della A-23, pur assegnati anch’essi ad un’unica sede, operano formalmente nel CPIA per consentirne l’utilizzo sulla base del Piano triennale dell’offerta formativa.

– Le norme per la formazione delle classi rimangono quelle definite nel DPR 81/09.

– Nella scuola secondaria di secondo grado sia gli organici, che la mobilità, che l’individuazione dei perdenti posto, saranno disposti sulla base delle nuove classi di concorso definite dal DPR n. 19 del 14/02/2016.

– Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, salvo il verificarsi di un incremento determinato dal mancato recupero dei debiti formativi e il numero di alunni superi le 31 unità nella classe.

– Rimane il riferimento alla sicurezza nel rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

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