Obbligo documenti vaccini. Spetta ai Presidi vietare ingresso bambini nelle scuole di infanzia

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Nella giornata di ieri, abbiamo pubblicato la lettera inviata dall’Associazione DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere) alla Fedeli e alla Lorenzin, per fare chiarezza su chi debba escludere dalla scuola i bambini delle scuola dell’infanzia non in regola con l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto n. 73/17, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017. 

Alla domanda posta dalla DiSal ai Ministri risponde indirettamente l’USR per il Piemonte che ha pubblicato al riguardo un’apposita nota, in cui si ripercorre il quadro giuridico riguardante funzioni e compiti del dirigente scolastico, per giungere infine a indicare a chi spetta la competenza relativa all’esclusione dei bambini delle scuole dell’infanzia non in regola con le vaccinazioni.

L’USR evidenzia innanzitutto che la presentazione della documentazione, relativa all’obbligo vaccinale, costituisce un requisito d’accesso alle scuole dell’infanzia, come indicato nell’articolo 3 comma 3 della legge e come richiamato nella circolare del Miur n. 1679 del 1° settembre 2017.

Nella predetta circolare,inoltre, si chiarisce che i bambini non in regola non possono frequentare la scuola già a partire dal 12 settembre e che “il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del
minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata”.

Alla luce delle nuove disposizioni, dunque, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale si aggiunge ai requisiti previsti per l’iscrizione dalle altre norme ordinamentali e dai regolamenti interni di ciascuna istituzione scolastica, la cui verifica è di competenza del dirigenza scolastico.

L’articolo 14 del DPR n. 275/99, inoltre, ha attribuito alle scuole compiti prima spettanti agli uffici centrali e periferici del Miur, quali:

  • adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni;
  • disciplina, nel rispetto della legislazione vigente, delle
    iscrizioni, delle frequenze, delle certificazioni, della documentazione, della valutazione, del riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, della valutazione dei crediti e debiti formativi, della partecipazione a progetti territoriali e internazionali, della realizzazione di scambi educativi internazionali.

Nella nota viene inoltre ricordato quanto previsto dal D.gsl. n. 165/01 (e s.m.i.), che ha istituito la qualifica dirigenziale per i Capi di Istituto, con la conseguente attribuzione agli stessi della legale rappresentanza, della responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

Alla succitata normativa si richiama la legge n. 107/2015.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamatea, per l’USR Piemonte non c’è alcun dubbio che la competenza riguardante il provvedimento di diniego di accesso ai servizi delle scuole dell’infanzia dei minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano assolto, nei termini prescritti, agli adempimenti vaccinali previsti dall’articolo 3 del decreto legge n. 73 del 2017, spetti in via esclusiva al dirigente scolastico. 

nota USR

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