Obbligo vaccini, dirigenti: chiarire a chi spetta allontanare bambini. Dobbiamo chiamare i Carabinieri?

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L’Associazione DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere) scrive al Ministro dell’Istruzione e al Ministro della Salute, al fine di avere chiarimenti in merito alle nuove disposizioni sull’obbligo vaccinale. 

L’Associazione, nello specifico, chiede a chi spetti allontanare i bambini dei nido e delle scuole dell’infanzia, qualora non in regola con l’obbligo di cui sopra, considerato che né il decreto-legge né le successive circolari ministeriali lo indicano.

La lettera

Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione del D.L. 73/2017 convertito con Legge n° 119 del 31/07/2017 e delle successive note Ministeriali, prot. n° 1622 del 16/08/2017 e n° 1679 del 01/09/2017

Il D.L. 73/2017 convertito con Legge n° 119 del 31/07/2017 prevede, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ivi incluse quelle private non paritarie, che la mancata presentazione da parte dei genitori della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporti la decadenza dall’iscrizione e quindi l’impossibilità di accesso alla scuola, mentre la nota 1679 del 1/9/17 prevede l’allontanamento temporaneo del bambino con il mantenimento dell’iscrizione al servizio educativo ed il suo reinserimento solo dopo la presentazione della documentazione richiesta.
Come è noto in questi primi giorni di applicazione dei dispositivi normativi in oggetto molti dirigenti e responsabili di nidi e scuole per l’infanzia si trovano a dover gestire situazioni di minori i cui genitori, alla scadenza dell’11 settembre u.s., non hanno presentato la documentazione delle avvenute vaccinazioni o hanno manifestato in modo esplicito l’intenzione di non procedere. L’applicazione dei dispositivi in oggetto chiama in causa direttamente i responsabili di scuola ai quali spetterebbe, in tali casi, il compito di emanare provvedimenti motivati di allontanamento o di sostenere possibili contenziosi con l’utenza.
Ma è proprio così? A chi spetta questo compito nel D.L. 73/2017 non è chiaramente precisato ed occorre, pertanto, sapere in modo inequivocabile se sia il dirigente scolastico il pubblico ufficiale tenuto all’allontanamento o se la competenza appartiene ad altri organismi: è importante, innanzitutto, da un lato evitare di limitare il diritto soggettivo alla salute e quello all’educazione del bambino e, dall’altro, sgravare gli stessi dirigenti, già oberati da molti adempimenti, da dirette responsabilità penali. E’ grave che, per l’assenza di modalità chiare ed univoche a cui attenersi – e a fronte di iniziative nel merito molto diversificate tra Regioni ed Uffici scolastici regionali – nella gestione di casi singoli o di gruppi di bambini non in regola si stiano generando situazioni di criticità che creano incertezza, difformità di comportamenti e disagio diffuso.

Si chiede, pertanto, alle SS.LL di chiarire con urgenza, attraverso appositi dispositivi, i seguenti aspetti:

– è sufficiente da parte del dirigente scolastico trasmettere all’Asl l’elenco nominativo dei non adempienti?
– è obbligatorio da parte del dirigente scolastico emettere il provvedimento motivato di cui all’art. 3 comm. 3 D.L.
73/2017 convertito con Legge 119/2017? Se obbligatorio, come rendere attuativo il provvedimento stesso?
– come deve procedere il dirigente scolastico qualora il genitore accompagnasse a scuola il bambino, nonostante il dispone? deve avvalersi delle forze dell’ordine per vietare l’accesso ai servizi educativi della scuola dell’infanzia e/o allontanare il minore e colui che esercita la responsabilità genitoriale o rivolgersi ai responsabili delle Asl locali?
Occorre tener conto, inoltre, che in molti casi si tratta di bambini che negli scorsi anni già frequentavano lo stesso nido o scuola d’infanzia.
La norma sulle vaccinazioni è chiara nei suoi intenti e finalità e per questo ci interessa che siano identificate correttamente le responsabilità dei dirigenti scolastici a fronte della delicatezza di situazioni che stanno verificandosi in questi giorni. Lo spirito della legge è quello di “assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale,….” e il contesto scolastico è “caratterizzato da un approccio pedagogico e antropologico”, chiamato ad accogliere i bambini, i loro bisogni educativi e formativi, in “una relazione educativa” (Indicazioni nazionali 2012) caratterizzata da dialogo costruttivo con famiglie e territorio.

Spiacerebbe che proprio i responsabili di scuola, chiamati per dovere professionale oltre che per passione educativa a promuovere la scuola dell’inclusione, si trovassero ad dover gestire modalità che li rendessero protagonisti di un’immagine di scuola che esclude e contrappone.

Si auspica che le SS.LL e gli Uffici preposti intervengano per dettagliare meglio nel merito le regole da seguire nei confronti delle famiglie, in una prospettiva costruttiva e dialogante.

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti ossequi.

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