Nuove classi di concorso. Accesso a Lettere e Matematica, requisiti diventano più severi. Segnalazione di eventuali errori

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Come richiesto, puntuali sono arrivate in redazione le segnalazioni di eventuali errori materiali nelle tabelle del DPR 23 febbraio 2016, che stabiliscono i titoli di accesso alle nuove classi di concorso.

Ci occupiamo intanto di Lettere e Matematica.

Lettere

1) Nel nuovo D.P.R. n. 19/2016 sono stati cambiati gli esami di latino richiesti per insegnare nelle nuove classi A-22 e A-12 , in quanto è stato aggiunto un esame che la precedente normativa non richiedeva (lingua latina). Questa modifica deriva dalla sostituzione nel testo del D.P.R n. 19/2016 della dicitura “lingua  letteratura latina” con una virgola (lingua latina, letteratura latina) con la conseguenza di aver raddoppiato gli esami di latino richiesti.
L’evidenza dell’errore materiale è dimostrata anche dal fatto che tale cambiamento è stato apportato solo ed esclusivamente per i laureati vecchio ordinamento alla nota 1 del decreto sulle classi di concorso, mentre per tutte le altre categorie di laureati la situazione è rimasta invariata oppure sono stati tolti tutti gli esami di latino prima richiesti (vedi laureati alla nota 6 del D.P.R.).

2) Pur confidando in una correzione dell’errore descritto, domando se comunque le  norme transitorie  del D.P.R. 19/2016 potranno in qualche modo tutelare i laureati che prima dell’uscita del medesimo avevano tutti i titoli e gli esami richiesti dalla precedente normativa.

3) Aggiungo anche una richiesta di chiarimento relativamente agli esami richiesti per insegnare nella nuova classe A-23 (Lingua italiano per stranieri). Com’è possibile che vengano richiesti, sempre e solo ai laureati vecchio ordinamento esami che sono tra loro omogenei, tra l’altro senza alcuna proporzione rispetto al numero degli esami (o cfu) che sono richiesti ai laureati nuovo ordinamento? Mi riferisco a Linguistica generale, glottologia, glottodidattica e didattica dell’italiano.

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I laureati in Conservazione dei Beni Culturali (vecchio ordinamento) possono insegnare nelle classi di concorso A12 e A22 (ex 50A e 43A) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, geografia poiché le lauree del vecchio ordinamento sono state equiparate a quelle nuove in cui sono presenti analoghi insegnamenti. Tutto ciò in base alla Delibera del Consiglio di Istituto dell’Università di Udine che qui si trova http://web.uniud.it/didattica/ offerta/formazione-insegnanti/ reqinseg/conservazione.pdf

Si fa notare che molti laureati sono già presenti nelle graduatorie di istituto con questi requisiti e insegnano nelle classi di concorso A12 e A22, perciò è bene che le tabelle ministeriali siano più chiare in merito, perché come sono scritte lasciano spazio ad uno spiacevole equivoco.

Matematica

Ingegnere laureato V.o nel 2007 e scrivo in merito ai titoli di accesso alla classe A26 che, per la mia laurea V.o. , prevede:

(1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.
(2) La laurea in ingegneria, purché , è valida indipendentemente dal piano di studi seguitI

Mentre per chi si é laureato nel 2001 ha l’accesso diretto.

La mia domanda è la seguente:

Come mai è presente tale discriminazione per laureati V.o.? Gli esami svolti all’Università sono gli stessi degli ante 2001 e , personalmente ,per insegnare mi trovo ad affrontare un percorso non facile per allinearmi alla richiesta che, a mio modo di vedere non è semplificata, in quanto è difficile trovare Università (nemmeno le private)che hanno ancora in essere esami con tali denominazioni e che non sono annuali ma semestrali , ed in più prevedono  esami di geometria, geometria I, geometria ed algebra , algebra ed elementi di geometria con gli stessi programmi (posso postarvi anche tali programmi);cioè dovrei dare lo stesso esame (stesso programma)due volte ed in diverse Università con un esborso economico notevole di tasse ed iscrizioni Accademiche e con la difficoltà di seguire tali corsi perché prevedono una firma o dei laboratori di calcolo (che insegnano la programmazione Matlab che non si annovera nel programma delle scuole secondarie).

Perché dobbiamo pagare tale differenza notevole?

In merito agli esami da svolgere per allinearmi, ho chiesto all’Urp di Napoli e non mi hanno saputo dare spiegazioni mentre all’ufficio TFA dell’Università addirittura mi hanno detto che potevo fare lo stesso esame (non essendovi esami annuali)due volte .Vi sembra logico?Ho letto in rete che se non ci sono esami nel piano di studi con le stesse denominazioni, vengono scelti altri esami dal piano dello stesso ambito o ambito affine (es.MAT/0), ma se ci sono esami di ambito ‘Affine’ già effettuati,chi lo certifica? E se giá li avessi nel mio piano di studi?Non ci sono tabelle in merito e l’Università non rilascia equipollenza, come fare?

Non sarebbe il caso di rivedere tale discriminazione, in virtù anche del fatto che i programmi svolti per la materia nelle scuole superiori non chiedono conoscenze a livello Universitario di statistica, analisi numerica o calcolo numerico. Spero che nel vostro incontro del 28/12 possiate mettere alla luce tale aspetto  per cambiare tale situazione.

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Il titolo di accesso per la classe di concorso A-28 ex 59/A è la laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per DM 39/1998, prima colonna dei titoli (cioè per chi si è laureato prima della riforma degli ordinamenti universitari).
Questo titolo di accesso (LS14) scompare nella tabella dei titoli di accesso alla A-28 delle lauree specialistiche dopo la riforma degli ordinamenti universitari DM22/2005, seconda colonna dei titoli. Perché ? Sarebbe corretto inserire nella seconda tabella dei titoli di accesso DM 22/2005  anche la LS14 (Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) magari chiedendo l’integrazione di CFU se si dovesse ravvisare la necessità di integrazione ma non capisco come mai si permette di insegnare ad alcuni laureati in CTF e non a tutti!

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Credo che andrebbe portato all’attenzione del ministero il problema della classe di concorso 26/A Matematica (ex 47/A), che èstata esclusa (ingiustamente!) dall’insegnamento della matematica in qualsiasi tipo di liceo. Dal momento che si fa fatica a reperire insegnanti di matematica per coprire tutte le ore disponibili, perché siamo in pochi, che senso ha restringere ancora di più le possibilità?

Riceviamo in risposta alla segnalazione della collega

Ex A047 può insegnare in tutti i Licei. Lettera

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