Nuove classi concorso, CSPI: tutelare diritti docenti ruolo, GaE e GI. Abilitazione con vecchi titoli di studio

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L’8 febbraio u.s., il CSPI ha espresso il parere richiesto sulle nuove classi di concorso,contenute nel DPR n. 19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

In premessa il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ricorda che lo stesso è stato chiamato ad esprimere un parere finalizzato solamente a correggere gli errori, le omissioni e le imprecisioni contenute nel D.P.R. 19/16 ed evidenzia la necessità di procedere alle dovute correzioni.

L’occasione per procedere alle summenzionate correzioni, prosegue il CSPI, è data dall’approvazione dei decreti attuativi della legge n. 107/2015, occasione in cui si deve procedere avvalendosi dell’ausilio degli esperti del settore, in modo da evitare eventuali contenziosi.

Il CSPI suggerisce poi di chiarire che la previsione dell’art. 5 del D.P.R. 19/2016 sia applicata non solo a coloro i quali sono attualmente iscritti in un percorso di studi, ma anche a coloro i quali sono già in possesso di un titolo valido per le vecchie classi di concorso .

L’articolo 5 summenzionato così detta: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente  regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito  il  titolo  e  gli  eventuali titoli  aggiuntivi  richiesti,  possono  partecipare  alle  prove  di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui  al decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.”

Secondo detto articolo, dunque, soltanto chi è iscritto ad uno dei percorsi per conseguire il titolo d’accesso alle vecchie classi di concorso può partecipare, previo conseguimento degli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, ai percorsi di abilitazione, possibilità che, secondo il CSPI,  deve essere permessa anche a chi, alla data di entrata in vigore del DPR 19/2016, era già in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento secondo la normativa previgente.

E’ necessario, leggiamo ancora nel parere, precisare che sia coloro i quali erano già in possesso del titolo di studio sia coloro i quali erano già iscritti ad uno dei percorsi di studio alla data di entrata in vigore del DPR n. 19/2016 (23 febbraio 2016) hanno titolo ad accedere alle nuove classi di concorso ai fini del conseguimento dell’abilitazione e dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia.

Il CSPI, inoltre, suggerisce di rimandare al prossimo anno scolastico l’applicazione del nuovo regolamento, in modo da permettere un passaggio graduale (dalle vecchie alle nuove classi di concorso) in considerazione dell’unificazione degli organici delle istituzioni scolastiche con più sedi e/o indirizzi e di possibili distorsioni dovute agli accorpamenti delle pregresse classi di concorso. Qualora la richiesta di rinvio non venisse accettata, si propone di aggiungere il seguente comma all’articolo 5 suddetto:

“I docenti di ruolo titolari di insegnamenti attribuiti a una diversa classe di concorso dal DPR 19/2016 mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità e partecipano alla mobilità per lo stesso insegnamento
anche qualora risultino perdenti posto”.

L’intento del CSPI (ma non solo), dunque, è quello di salvaguardare i diritti acquisiti del personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, relativamente al quale si auspica che la “confluenza delle Gae nelle classi unificate, venga disciplinata con criteri oggettivi, praticabili e trasparenti.” Principi che devono essere applicati anche per i docenti inseriti nelle graduatorie di Istituto.

Un’altra osservazione posta in essere dal CSPI riguarda, infine, i titoli di accesso alle discipline artistiche, alcuni dei quali “molto specifici” e “riconducibili a corsi di esclusiva attivazione territoriale”. Per evitare disparità, quindi, si suggerisce di “garantire una elencazione dei titoli rilasciati negli indirizzi delle Accademie delle belle Arti e degli ISIA, il più possibile corrispondenti alle macro-aree afferenti alle discipline di insegnamento previste”.

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