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Legge 43 del 31 gennaio 2005

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Modifica punteggio master e corsi perfezionamento

L'art. 1 –novies – “Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, il punto C 11) è sostituito dai seguenti:

“C. 11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

C. 11 –bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.

C. 11 –ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai punti C. 11) e C. 11 –bis), ai fini della valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno 2005/06”

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