ads

Fruizione frazionata dell'astensione facoltativa

ads

Anna - Sono una docente precaria con incarico annuale fino al 30/06.
Ho due bambini di tre e cinque anni, e da due anni ho avuto necessita' di stargli vicino in quanto trppo piccoli, ed ho regolarmente preso servizio il 1° settembre per poi sfruttare il congedo parentale e le malattie che come si può immagginare con due bimbi così piccoli è un continuo ammalarsi.

Il 26 di marzo mi contatta telefonicamente il Dirigente della mia scuola, avvisandomi prima verbalmente e poi con una missiva inviatami con A/R dove mi sollecitava di ripredere immediatamente servizio, in quando io avevo sforato con il congedo parentale per 4 mesi.
In base ai loro calcoli, contestati da diversi sindacati a cui mi sono rivolta, loro mi considerano tutti i giorni di congedo parentale tutti i giorni dell'anno a partire dal 15 settembre dell'anno scolastico 2008/2009 dove io avevo un incarico sino al 31/08/2010, (sino al 31marzo 2010) che non siano stati coperti da certificato medico mio o dei miei due bimbi.

Praticamente visto che io non ho ripreso servizio dopo ogni congedo parentale, loro considerano cong. par. (i giorni di congedo parentale che io ho regolarmente richiesto, i sabati e le domeniche, le vacanze di Natale e di Pasqua, tutte le festvita', le vacanze estive, tranne i giorni di malattia mia e dei bambini, le ferie estive e i due giorni di festività soppresse. Certa di una Vostra celere risposta Vi porgo i miei piu' cordiali saluti.

Lalla: gent.ma Anna, la circolare INPS n. 109 del 06 giugno 2000 afferma: "In caso di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2. La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro."

Inoltre il CCNL 2006 2009 afferma: "6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice."

Pertanto, da quello che mi dici, sembra avere ragione la scuola, purtroppo non mi hai indicato sulla base di cosa i sindacati hanno contestato il provvedimento, magari sarebbe stato utile per i colleghi.

rss facebook twitter google+
ads
ads
ads