Valeria - Cara Lalla,l'e-mail di Antonella mi ha fatto tenerezza. Pochi possono capire la frustrazione che subentra dopo essersi sacrificate per la cultura (umanistica o scientifica), al fine di avere dei risultati eccellenti pensando ERRONEAMENTE CHE ESISTA MERITO! Purtroppo, l'Italia di oggi è di sole e poche persone........chi siano? mi risparmio ad enunciarlo, basta guardarci attorno ...................
Per rispettare i tempi universitari si rinuncia a infinite cose, spesso, anche, ai pranzi dei propri figli come è successo a me. Proprio come Antonella dopo due lauree, con risultati eccellenti, per un anno sono rimasta con pugno di mosche in mano!!!!!!! Considera che ero già precaria nella scuola dal 1993 come ITP (LAB.CHIMICA) e per rimettermi in corsa per delle supplenze ho intrapreso l'università a chimica. Beh, se può servire ad incoraggiare Antonella con il diploma insegno con la laurea triennale a chimica no, con la specialistica sì ma, non sò se la mia supplenza continua.
Lalla: gent.ma Antonella, non trovo niente di male nel fatto che con il diploma insegnassi e con la laurea triennale no, nel senso che la laurea triennale non dà accesso all'insegnamento, per cui fino al conseguimento della specialistica il titolo di accesso è stato il diploma. Semmai bisogna considerare che per tutte le classi di concorso c'è stata una riduzione delle supplenze, per vari motivi.
V.: Cara Lalla, la scuola può riprendere le graduatorie per supplire lo stesso docente subito dopo le vacanze di Pasqua se cambia la certificazione per x bisogno del docente assente? Considera che lo supplisco da ottobre e la scadenza della supplenza è 31 marzo.
Lalla: no, in questo caso la supplenza verrà riconfermata a te, infatti il CCNL all'art. 40 afferma: "3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente a tal fine l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo."
Quindi, se il docente titolare si assenterà da 7 giorni prima a 7 giorni dopo il periodo di sospensione, il contratto deve essere prorogato nei tuoi confronti, comprendendo anche le vacanze. Non ha importanza il fatto che il titolare cambi motivazione, come espressamente indicato.





