Modalità di fruizione dei permessi diritto allo studio Lombardia
Paola - Buonasera, avrei cortesemente bisogno di alcuni chiarimenti in merito ai miei diritti e doveri in quanto avente diritto ai permessi di studio (150 ore). Sono iscritta da quest' anno ad un corso di laurea triennale per conseguire la seconda laurea e sono docente a tempo determinato con nomina del provveditorato fino al 31 agosto.
Una volta sistemata la mia situazione burocratica all' Università (convalida degli esami e conseguente assegnazione all'anno di corso) ho provveduto ad informare la dirigente scolastica delle ore richieste per la frequenza dei corsi.
Ho enormemente limitato le ore richieste per tener conto delle esigenze delle mie classi.
La dirigente ha accettato la richiesta ma ha stabilito (senza interpellarmi nemmeno) di modificare il mio orario scolastico, così da farmi recuperare quelle stesse ore in un altro giorno, in ore che prima non comparivano nel mio orario. Non vorrei interpretare in modo erroneo la normativa, ma in questo modo mi sembra di non usufruire del diritto di studio, mi sembra un controsenso. E' giusto quello che la dirigente mi chiede?
Io ho letto il contratto integrativo regionale dell'ufficio scolastico regionale per la lombardia sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 30/10/2009.
Credo che l'articolo 9 voglia indicare che non sono obbligata a prestazioni di lavoro straordinarie e che la preside sai tenuta a provvedere alla mia sostituzione nei giorni richiesti.
Poichè chi di dovere nella mia scuola non mi dà le risposte richieste, le chiedo cortesemente di aiutarmi. La ringrazio per la disponibilità
Lalla: gent.ma Paola, a me non sembra che la dirigente stia richiedendo "prestazioni di lavoro straordinarie", infatti il principio primo che sta alla base del diritto per il lavoratore è di "ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi."
Pertanto, prima ancora di concordare con il dirigente come sia possibile usufruire delle 150 ore, bisognerà concordare se sia possibile organizzare un orario (magari si incontrassero dirigenti e colleghi sempre disponibili a modificare l'orario in corso d'anno scolastico) che ti permetta di seguire i corsi e di ottemperare ai doveri del contratto che hai firmato. Tu stessa infatti citi l'art. 9 del CCNI Lombardia, che specifica: "
- Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale"
E' dunque compito del Dirigente quello di agevolarti nella frequenza dei corsi e a me sembra che la modifica apportata non sia nel senso di "recupero", ma di cambiamento di orario in modo da agevolare la frequenza del corso; solo qualora non sia possibile operare questi spostamenti, non sei comunque tenuta a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
In conclusione, se risulta applicato il principio che attraverso la modifica dell'orario tu svolga comunque il numero di ore per il quale è stato stabilito il tuo contratto, non vedo perchè non essere contenti anche del fatto che non viene meno il diritto per gli studenti ad avere l'insegnante sempre in classe.