Anna - Gentilissima Lalla,in riferimento all'interruzione dell'anzianità di servizio che consegue al permesso non retribuito, vorrei chiederti cosa accade nel caso in cui un docente a tempo determinato lavori con due spezzoni (di cui uno fino al termine delle attività didattiche e l'altro della durata di un mese): il permesso non retribuito ottenuto sul contratto più breve interrompe l'anzianità di servizio maturata anche attraverso il contratto al 30/6?
Lalla: sì, dal momento che il permesso non retribuito viene fruito in quanto personale a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che la supplenza sia temporanea o fino al termine delle attività didattiche. Il CCNL non fa infatti distinzione tra il tipo di supplenza, è condizione sufficiente avere un incarico a tempo determinato affinchè il permesso fruito ai sensi dell'art. 19 sia non retribuito. Il comma 8 afferma poi: "I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
Un'altra domanda: quando il contratto ci viene interrotto per le vacanze di Natale/Pasqua, per essere rinnovato al ritorno dalle festività, l'anzianità di servizio si interrompe?
Spero davvero che tu possa rispondermi. Ti ringrazio del tuo lavoro
Lalla: se ti riferisci al caso indicato dal regolamento delle supplenze : "Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.", sì c'è interruzione dell'anzianità di servizio, in quanto c'è un periodo di mancata retribuzione.
Nel caso in cui invece disciplinato dal CCNL art. 40: " 3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente a tal fine l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo." il contratto è costituito per tutta la durata dell'assenza e dunque non c'è interruzione dell'anzianità di servizio.





