Maria Teresa - Gentile Lalla, mi auguro davvero ke tu questa volta possa rispondermi perchè mi è sorto un dubbio su un mio diritto.
Ho un incarico annuale da provveditorato fino al 30 giugno formato da due spezzoni (9h + 7h) in due scuole. Un totale, quindi, di 16h. Da qualche settimana, una mia collega è in malattia e così hanno provveduto, dopo un po', a chiamare 2 supplenti dalla 3 fascia d'istituto per coprire la cattedra. Una supplente ha preso solo 6h, l'altra le restanti 12.
A questo punto io mi chiedo: visto ke sono inserita anke nelle graduatorie di istituto, in prima fascia, di questa scuola e non raggiungo le 18h, posso far valere eventualmente il mio diritto al completamento orario? Potrei, ad esempio, prendere solo le 6h della supplente, visto ke sono sulla mia classe, e portarmi così a 22h? O non devo superare le 18?
Ti ringrazio per l'attenzione e confido in una tua risposta chiarificatrice...
Lalla: gent.ma Maria Teresa, per una supplenza temporanea la scuola deve scorrere le graduatorie di istituto, a partire dalla I fascia. Arrivando al tuo nominativo, il tuo diritto è quello di completare, ma fino a 18 ore, come indicato dall'art. 4 del regolamento delle supplenze: "fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo." (e l'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti di ruolo nella scuola secondaria è di 18 ore).
Pertanto, potresti accettare 2 ore, se la disponibilità oraria permette di fare questa scissione. Se la supplenza è breve, la scuola avrebbe anche potuto non nominare, e affidare quindi le ore ai docenti interni, e allora come supplenza breve, avresti potuto arrivare fino alle 22. Ma sinceramente apprezziamo di più la scelta della scuola di chiamare direttamente dalla graduatoria di istituto.





