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Piemonte. Interrogazione Bobba sugli appalti alle cooperative delle scuole della Regione

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Red - Pubblichiamo l'interrogazione a risposta immediata e la relativa risposta dell'Onorevole Bobba al Ministro Gelmini rigurdante la nota del programma annuale delle istituzioni scolastiche e in particolare i contratti di appalto alle cooperative delle scuole della regione Piemonte.

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02459
presentata da
LUIGI BOBBA
mercoledì 10 febbraio 2010, seduta n.281

BOBBA, BACHELET, DE TORRE e GHIZZONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

il 14 dicembre 2009 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - emetteva la nota protocollo numero 9537, avente in oggetto indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010;
 

in particolare tale nota comunica le risorse finanziarie cui le singole scuole devono fare riferimento a partire dal mese di gennaio 2010, fornendo indicazioni in merito al quadro delle entrate e delle uscite economiche;
 

il provvedimento è stato reso noto attraverso una circolare, inviata agli istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, che nello specificare il taglio relativo ai contratti in appalto, così recita: «la spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla direttiva del Ministro n. 68/05 (cosiddetta ex appalti Storici) deve essere prevista nella misura max del 75 per cento del corrispettivo pattuito nel contratto in essere. A questo proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 2440/1923, qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra una diminuzione della prestazione, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi nella misura max del 20 per cento. Oltre detta percentuale l'appaltatore, laddove non si avvalga della risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'ulteriore riduzione. Pertanto a fronte dell'ottimizzazione del servizio, la spesa per tale voce va ridotta del 25 per cento rispetto a quella dell'anno in corso.»;

la stessa nota non prevede alcuna gradualità in merito al raggiungimento di tale riduzione di spesa per cui si evince che il Ministero la intende applicabile con decorrenza immediata, novità alquanto anomala per un provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione, che va ad incidere direttamente sui livelli occupazionali;

si evince da tale misura di riduzione la non applicazione ai contratti di servizio stipulati con i consorzi che impiegano lavoratori ex LSU ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale ex LSU, con conseguente penalizzazione delle regioni del centro-nord che hanno esternalizzato tali servizi;

in particolare la regione particolarmente coinvolta dalla nota in premessa è il Piemonte, in quanto già a partire dalla metà degli anni '90, gli enti locali, cui spettava la competenza, intesero esternalizzare i servizi di pulizia e di attività ausiliarie, procedendo con affidamenti a cooperative sociali di tipo B del territorio piemontese, in particolare nell'area del torinese;

a norma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 numero 381 le cooperative sociali di tipo B hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività lavorative diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

le cooperative sociali di tipo B, pertanto, attraverso l'inserimento lavorativo, trasformano persone assistite in lavoratori/contribuenti;

tale scelta, in particolare degli enti locali della regione Piemonte, ha permesso di realizzare in ogni scuola, oltre ad una unanimemente riconosciuta migliore efficienza nella gestione del servizio, l'inserimento lavorativo di persone disabili fisici, psichici, sensoriali e provenienti da situazioni di disagio sociale e di altre fasce deboli del mercato del lavoro, quali donne sole con figli, persone con bassa scolarità, ultracinquantenni disoccupati, difficilmente ricollocabili nel mercato del lavoro tanto più nell'attuale situazione di crisi;

attualmente su questa tipologia di servizi sono impiegate con regolare contratto collettivo nazionale del lavoro di settore oltre mille persone, di cui almeno 600 lavoratori svantaggiati rientranti nelle categorie precedentemente descritte;

tali risultati occupazionali e la conseguentemente inclusione sociale sono stati raggiunti attraverso le specifiche caratteristiche delle imprese coinvolte e le capacità professionali del personale impiegato dalle cooperative che, oltre all'espletamento dei compiti relativi al servizio in oggetto, garantiscono anche l'affiancamento e il sostegno più appropriato ai colleghi svantaggiati;

lo sviluppo registrato negli anni dalle cooperative sociali di tipo B nei diversi ambiti di attività testimonia la loro capacità di coniugare l'efficienza d'impresa con le finalità solidaristiche di inclusione sociale, che le ha portate ad essere scelto quale modello di partnership tra pubblica amministrazione e cooperative sociali, e come esempio di buona prassi a Roma nel forum della pubblica amministrazione dell'anno 2000;

proprio nell'anno 2000, il passaggio delle competenze al Ministero interrogato ha sospeso i rinnovi delle gare di appalto per l'affidamento dei servizi in scadenza, introducendo un regime di proroga tuttora vigente nel caso della regione Piemonte;

mentre nel resto del territorio nazionale le direzioni regionali, a partire dal 2005 hanno esperito le gare di appalto affidando i servizi, in Piemonte la procedura di gara non è arrivata a suo compimento;

proprio per adeguare le tariffe ai costi reali, considerando che in questo tipo di servizi il 90 per cento dei costi è legato al costo del lavoro, la direzione regionale aveva previsto un incremento delle tariffe a base d'asta di circa il 40 per cento rispetto al corrispettivo attualmente in essere;

 

a tal proposito alcuni esempi che mettono in evidenza le differenze economiche esistenti fra gli importi dei contratti in essere e gli aumenti previsti nella gara non aggiudicata in Piemonte, riguardano in particolare gli importi degli istituti scolastici della provincia di Torino, che rappresenta oltre il 50 per cento degli istituti scolastici oggetto di gara di appalto;

la situazione piemontese già problematica per il non adeguamento delle tariffe rischia, pertanto, di diventare drammatica con il realizzarsi del taglio previsto dalla circolare che porterà alla perdita di oltre 300 posti di lavoro;

tale taglio inciderà anche sul personale svantaggiato in particolare a norma della legge numero 381, del 1991 con le inevitabili ricadute anche sui servizi socio assistenziali e sanitari sia sotto il profilo terapeutico/riabilitativo sia sotto il profilo di sostegno/assistenza economica -:

se il Ministro interrogato non intenda opportuno revocare la nota di cui in premessa o almeno modificarla, evitando che tale riduzione venga applicata ai contratti in proroga, oppure che non venga applicata laddove siano vigenti, ancorché in proroga, contratti affidati alle cooperative sociali di tipo B.(5-02459)
 

Testo della risposta dell'On Pizza

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-02459 dell'onorevole Bobba e n. 5-02519 dell'onorevole Rossomando in quanto di analogo contenuto.

Ho già riferito in questa sede in merito ai contratti di appalto per la pulizia dei locali scolastici trasferiti allo Stato per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, norma questa che ha disposto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole dipendente dagli Enti locali, senza oneri per lo Stato. Si è ritenuto inoltre in via interpretativa che, oltre al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dovessero essere trasferiti allo Stato, sempre senza oneri, anche detti contratti.
Come altresì riferito il subentro dello Stato nei contratti di appalti stipulati dagli enti locali per lo svolgimento di detti servizi ha comportato un rilevantissimo onere.

Le procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ivi utilizzati sono state definite poi con decreto ministeriale n. 65 del 24 aprile 2001, emesso di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001).

Per effetto di detto decreto nelle scuole che si avvalgono per i servizi di pulizia di imprese e consorzi e che utilizzano lavoratori socialmente utili, conseguentemente, la dotazione organica dei collaboratori scolastici è stata ridotta.

In data 7 giugno 2001, è stata poi stipulata una Convenzione quadro con quattro Consorzi che, tra l'altro, ha previsto la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili utilizzati presso gli istituti scolastici al 30 giugno 2001.

Nel corso del rapporto è intervenuta una procedura di infrazione da parte della Commissione delle Comunità europee che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti per i servizi in questione, avendo il Ministero proceduto in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

Di tali censure ha preso atto la legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti anche per i servizi in questione.

Un apposito gruppo di lavoro ha quindi elaborato e predisposto una documentazione di gara con procedure le quali prevedono che il bando di gara sia affidato agli uffici scolastici regionali e il concreto affidamento dei lavori effettuato, con il perfezionamento dei rispettivi contratti attuativi, ad ogni capo d'istituto.

Per garantire una certa omogeneità di comportamento sono state fornite indicazioni ed istruzioni con due apposite direttive: la n. 68 del 25 luglio 2005 riguardante gli appalti storici e la n. 92 del 23 dicembre 2005 per i lavoratori socialmente utili.

Per quanto riguarda in particolare la regione Piemonte faccio presente che l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto disposta il 7 novembre 2006 è stata successivamente revocata in data 10 aprile 2008 in quanto in sede di verifica della documentazione prodotta ai fini dell'aggiudicazione definitiva, sono emerse dichiarazioni difformi dagli accertamenti d'ufficio.
L'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto ha opposto ricorso al T.A.R. del Piemonte e al Consiglio di Stato e detto contenzioso è ancora in corso.

Quanto alla nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 con la quale sono state fornite indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2010, con la stessa si è anche provveduto a comunicare alle istituzioni scolastiche le risorse destinate ai servizi di pulizia e vigilanza ex appalti storici che sono almeno pari al costo del personale della scuola sostituito con i servizi esternalizzati.
Con successiva nota del 22 febbraio 2010 è stato altresì precisato che nel caso in cui la risorsa finanziaria comunicata con nota del 14 dicembre 2009 fosse inferiore al costo del personale predetto la stessa risorsa finanziaria verrà integrata della differenza, mentre nel caso in cui le risorse a tal fine assegnate fossero eccedenti, le risorse medesime rimangono a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex appalto storico ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento.

Soltanto nel caso in cui la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale accantonato sia particolarmente rilevante tale differenza sarà oggetto di opportune analisi.

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