Carmela - Buon pomeriggio Lalla! come al solito mi rivolgo a te per una cosa importante. Il ventisette febbraio ho preso una supplenza di nove ore che va fino al 14 di Marzo. Oggi mi ha chiamato un'altra scuola ma, ovviamente, avendo ancora l'altra scuola mi hanno detto che dovevo andare a prendere solo nove ore. Arrivata a scuola non è stato possibile scindere le classi e le ore sono diventate sette in una sola classe.
La mia domanda è: se mi arriva la disoccupazione per la quale ho prodotto domanda (ma ci sono notevoli ritardi su crotone) posso lasciare le sette ore dal momento che guadagno molto meno e impiego più di un'ora per arrivare a lavoro? vengo depennata! tra l'altro le mie prime nove ore, quelle che finiscono il 14, me le ritrovo perche l'applicato mi ha detto che se non le avessi prese mi avrebbe depennata...spero di avere una tua risposta presto.
Lalla: gent.ma Carmela, malgrado la confusione con cui è esposto il quesito, cerco di risponderti e di chiarire la questione disoccupazione/depennamento.
Credo di aver capito che hai ricevuto una proposta di supplenza per 9 ore fino al 14 marzo dalle liste salvaprecari, che tu hai accettato dietro minaccia di depennamento. Adessao hai aggiunto a queste 9 ore altre 7, ma non conosciamo la durata della supplenza. Pertanto al momento percepisci lo stipendio per 16 ore e sei in attesa della disoccupazione (per quale periodo e per quanto tempo ancora?!?).
Fin qui la tua situazione, nella quale manca qualche importante passaggio. Adesso la normativa; la nota 19212 del 17 dicembre 2009 afferma: "si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.
Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I
e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore."
Ma tu non ci hai chiarito se sei ancora nei mesi in cui la disoccupazione è al 60% per cui avrebbe potuto essere più conveniente mantenere la disoccupazione, piuttosto che accettare la supplenza, nè ci hai detto qual è il limite di erogazione dell'assegno di disoccupazione e quanto invece la durata della supplenza, che invece ti consentirà di maturare un periodo utile per un eventuale nuovo periodo di indennità di disoccupazione.
Inoltre, non esiste la possibilità di abbandonare una supplenza senza andare incontro a sanzioni (non ha importanza che la disoccupazione ti arrivi in ritardo, questo è un problema dell'INPS, non della scuola) In questo caso la sanzione è proprio "l'impossibilità di stipulare ulteriori contratti dalla fascia prioritaria per tutte le graduatorie comprese nell’elenco prioritario" (nota 19232 del 17 dicembre 2009) ; quindi o non accettavi (se ne avevi il diritto), o comunque devi svolgere fino alla fine l'incarico per poter continuare ad usufruire dei benefici del salvaprecari.
Ritengo pertanto di non poter rispondere compiutamente al tuo quesito e forse anche di dover prosciogliere chi ti ha offerto la supplenza dalla minaccia di "depennamento", piuttosto è dovere dell'insegnante presentarsi alle convocazioni certo e consapevoli dei propri diritti/doveri.





