Punteggio ricongiungimento al coniuge

Chiara - Gentile Lalla, avrei bisogno di alcune delucidazioni per quanto riguarda quanto or ora letto sul sito a firma di Francesco Sola, segretario SAB.
L'articolo è relativo alla tabella di valutazione per la formazione delle graduatorie interne.

Non è soggetto a valutazione:

"l'esigenza di famiglia per ricongiungimento al coniuge o, in mancanza genitore/figlio, se il familiare non risiede nel comune di titolarità del docente da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'O.M."

Fammi capire l'ambiguo testo (magari lo è solo per me ...). Nel mio caso, sono docente a T.I. nel comune dove risiedono da anni mio marito e mia figlia, pur avendo io la residenza in un altro comune
della stessa provincia. Nella graduatoria interna, lo scorso anno ciò mi ha dato 6 punti. E' forse cambiato qualcosa? Ti ringrazio cara Lalla per la tua illimitata e santa pazienza.

Lalla: gent.ma Chiara, ti riporto anche quanto indicato dalla CGIL:

"Nelle graduatorie interne il punteggio per il “ricongiungimento al coniuge o alla famiglia” è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nello stesso comune di residenza del coniuge o del familiare. Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ovvero che non comprendono l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. I docenti della scuola dell’infanzia e primaria, titolari di organico funzionale, hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio nel caso in cui l’unico plesso presente nel comune di residenza dei familiari faccia parte dello stesso organico funzionale in cui si è titolari."

Pertanto, per avere il punteggio di ricongiungimento, la tua sede di titolarità deve essere nello stesso comune di residenza del coniuge e del familiare. Non conta la tua residenza, ma la tua titolarità; sono dunque rispettati i termini per avere i 6 punti.