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Rientro dopo il 30 aprile

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Stefania - Gentile Lalla avrei un quesito da porti. Ho un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno nella scuola secondaria di primo grado. Sono a casa in maternità facoltativa. volevo sapere quali sono le condizioni per poter rientrare dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola e non sulle classi lasciando il collega che mi sostituisce in servizio. ho tutte e tre le classi. sono assente dall'inizio delle lezioni fino al 22.12 e poi dal 7.01. grazie per l'aiuto che ci dai.

Lalla: gent.ma Stefania, il CCNL afferma:

"1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

quindi 150 giorni per classi non terminali
90 giorni per le classi terminali

però l'assenza deve essere stata continuativa, pertanto puoi usufruire del diritto solo per la classe terza, poichè si inizia a conteggiare dal 7 gennaio.

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