ads

Nota USR Emilia Romagna su risoluzione contratto per anzianità contributiva di 40 anni: non ammessa la valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico

ads

red - L'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna ha inviato agli USP una nota nella quale si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni di servizio deve essere disposta dal Dirigente Scolastico obbligatoriamente, a quest’ultimo quindi è infatti impedita ogni valutazione di natura discrezionale.

Il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato entro il 28 febbraio 2010. Vanno naturalmente esclusi i casi indicati dal punto 2.1 della direttiva n. 94 del 4.12.2009, in cui l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale nel periodo di vigenza della legge.

"Prot. n. 1754/C2 Bologna, li 15.02.2010
Al Dirigenti
Degli UU.SS.PP.
Emilia Romagna
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva n. 94 del 4.12. 2009 concernente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con la presente nota si intende dare risposta ai quesiti relativi all’applicazione della direttiva in oggetto, con particolare riguardo al disposto dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008 (come sostituito dall’art. 17, co. 35 novies del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione della legge n. 102 del 2009).
Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni di servizio deve essere disposta dal Dirigente Scolastico obbligatoriamente: a quest’ultimo è infatti impedita ogni valutazione di natura discrezionale. In particolare il punto 2.1. della direttiva n. 94 del 4.12.2009 prevede che il Dirigente dell’istituzione scolastica, in presenza di maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva, dovrà aver cura di comunicare, entro il 28 febbraio 2010, il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Resta ovviamente fermo quanto previsto dal medesimo punto 2.1 per i casi in cui l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale nel periodo di vigenza della legge. In tali casi la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto, fermo restando l’obbligo del preavviso, avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo, sempre che l’adozione del provvedimento cada nel triennio
2009-2011.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Marcello Limina"