Anna R.: Gent.ssima Lalla, ho da porle alcune domande che mi stanno creando un po' di problemi. Sono un’insegnante precaria ( da 18 anni) ed ho avuto 150 ore per permessi straordinari ( art.3 del D.P.R 23/8/88 n. 395 anno solare 2010) per diritto allo studio.
Il corso che sto frequentando è un corso interamente on-line con esame finale.
Il 5 dicembre 2008 nel CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE – NAPOLI ) - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A , ALL’ ART. ho trovato scritto :
".….Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato."
DOMANDA: ma questo è valido anche per i corsi on-line?
In una circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ( Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot. N° 3814 ) datata il 14 ottobre 2009 trovo scritto:
“Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere esami, per seguire lezioni in videoconferenza o per altre attività certificabili……
DOMANDA: nel caso di corsi on-line cosa s’intende attività certificabili? La stampa del report nell’area personale della piattaforma è valido come giustificazione?
La ringrazio infinitamente e resto in attesa di sue notizie
Lalla: attenta Anna, la legislazione relativa alla fruizione dei permessi per diritto allo studio in Campania è particolarmente restrittiva, infatti il 14 marzo 2009 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato una circolare con la quale ha escluso che i permessi per il diritto allo studio possono essere usufruiti anche per la preparazione degli esami.
Pertanto il "Contratto Collettivo Decentrato Regionale relativo al diritto allo studio, sottoscritto dalle parti in data 5.12.2008, è rettificato nel senso che è annullato il IV cpv. dell’art. 8."





