Alessandro - Gentile Lalla, sono un precario inserito nelle graduatorie di terza fascia. Avrei bisogno di un chiarimento in merito alle supplenze nella secondaria di I grado: il massimo di 24 ore per un docente si può espletare solo in una o in più istituzioni scolastiche? Se io, per esempio, ho un contratto di 3 ore settimanali fino al 30 giugno, posso accettarne un altro in concomitanza, anche temporaneo, di 18 ore in un'altra scuola? Ovviamente la domanda è rivolta previo beneplacito di entrambe le istituzioni (compatibilità di orario, di riunioni, etc.).
Ringranziandoti per i consigli utili che dai a noi insegnanti, attendo una tua preziosa risposta in merito. Cordiali saluti
Lalla: l'innalzamento dell'orario settimanale fino a 24 può essere effettuato solo all'interno dell'istituzione scolastica in cui sei già in servizio.
Se hai già 3 ore e ti offrono una cattedra di 18 ore, puoi accettare il numero di ore tale da consentire l'unicità dell'insegnamento, come previsto dall'art. 4 del regolamento delle supplenze:
"L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno."
cosa significa " fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo"? significa 18 ore, non 24, come indicato dal CCNL 2006/09:
"In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."





