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Dubbi del DS sulla fruizione dei permessi

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Giovanna - Gent.ma Lalla, vorrei chiederti un chiarimento circa il permesso per il diritto allo studio. Il contratto integrativo regionale quadriennale Puglia per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio all'art. 6 comma 3 recita: "il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 29.11.2007." Il Preside della mia scuola ha sollevato un dubbio: chi usufruisce delle 150 ore può utilizzare il permesso retribuito per concorso o esame (art.15) per sostenere l'esame o deve far rientrare il giorno dell'esame nelle 150 ore?

Lalla: gent.ma Giovanna, la formulazione del contratto Puglia non dà adito a dubbi: "il personale.... mantiene la possibilità di usufruire anche....", quindi in aggiunta alle 150 ore il personale a tempo indeterminato può usufruire anche dei permessi previsti dall'art. 15 del CCNL 2006 2009

G.: Inoltre, l'art. 5 comma 1, contratto integrativo regionale quadriennale Puglia per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio riporta: ART. 5 -
Durata dei permessi.
1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di
svolgimento dei corsi.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni, anche se svolte in ambiente e-learning, per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per sostenere gli esami,
per effettuare ricerche e preparare tesi di laurea o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall’ordinamento pubblico.
Per la preparazione agli esami, alla relazione e/o tesi finale, possono essere concessi i permessi nella misura massima di 60 ore (o in proporzione in caso di fruizione di part-time).
Di norma, tali ore devono essere fruite in blocchi orari non superiori ad 1/3 ed entro i 30 giorni antecedenti la data dell’esame, della discussione della tesi, dell’illustrazione della relazione finale, che
dovranno essere comprovati con dichiarazione personale.

Ancora il Preside sostiene che non possono essere concessi giorni di preparazione all'esame.
Come comportarsi?

Lalla: c'è scritto: "Per la preparazione agli esami, alla relazione e/o tesi finale, possono essere concessi i permessi nella misura massima di 60 ore (o in proporzione in caso di fruizione di part-time)"

Come comportarsi? Leggere il contratto insieme al Dirigente e spiegargli passo passo il significato di ciò che state leggendo.

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