Teresa - Cara Lalla, sono una docente precaria di scuola primaria inserita nella GE ma non negli elenchi del salvaprecari. Ho avuto una supplenza da GI dall'8 c.m. al 15 c.m.. Giorno 16/02/10 l'attività scolastica sarà sospesa e forse c'è la possibilità che la titolare prolunghi la sua assenza. Ora il DSGA mi ha comunicato che io non ho diritto a proseguire poichè deve contattare nuovamente quelli che mi precedono in graduatoria.
E' così o la supplenza per continuità spetta a me visto che si tratta forse di una proroga di 5 giorni? E se invece dovesse essere un proroga superiore a 10 giorni? Ti prego di rispondere al più presto visto la prossima scadenza del contratto. Grazie
Lalla: Gent.ma Teresa, io direi eccessivo in questo caso riscorrere nuovamente le graduatorie, dal momento che il regolamento delle supplenze afferma: "
"Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."
In questo caso non abbiamo un lungo periodo di sospensione, ma solo un giorno, ma sempre di sospensione si tratta.
Questo nel caso in cui si tratti di proroga per 5 giorni, ossia sempre dalle graduatorie per supplenze brevi, dalle quali mi sembra di capire sei stata chiamata. Se invece il periodo sarà superiore a 10 giorni bisogna scorrere la graduatoria.
Il riferimento normativo è contenuto sempre nel regolamento delle supplenze:
"Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite."





