Maria - Ciao Lalla, sono un'insegnante a tempo indeterminato nella scuola secondaria. La domanda è: se desidero partecipare ad un'assemblea sindacale di 3 ore in una scuola distante dal posto di lavoro 50 Km ca, per cui faccio presente che per rientrare a scuola mi occorre un'altra ora per il tragitto, può il DS obbligarmi a rientrare al lavoro rinunciando ad un'ora di assemblea, ora che utilizzerei per il rientro? se la risposta è no, mi deve il DS calcolare l'ora in più che mi serve, facente parte delle 10 ore annuali da contratto? Certa di una tua risposta celere, invio cordiali saluti.
Lalla: gent.ma Maria, le 10 ore devono comprendere tutto, sia la partecipazione alle riunioni che il tempo utilizzato per il tragitto.
Il DS non può concedere permessi al di fuori di queste 10 ore, anche se dovrebbe essere cura delle organizzazioni sindacali che curano l'evento, di predisporlo in modo tale da permettere al più alto numero di docenti di parteciparvi; a questo scopo infatti spesso una stessa sigla sindacale organizza nel corso di una settimana più riunioni sindacali sullo stesso argomento in più scuole della provincia, in modo da ammortizzare al minimo i disagi del viaggio, utilizzando il tempo concesso in maniera concreta e non per gli spostamenti. I docenti pertanto sono invitati a partecipare alla riunione che si svolge nella scuola più vicina alla loro sede di servizio.
Pertanto se questa organizzazione sindacale ha indetto un'unica assemblea sindacale in posto così distante, le ore che ti servono, comprese quelle per il tragitto, devono essere comprese nelle 10 a disposizione.
Ti indico i riferimenti normativi, tratti dal CCNL 2006 2009:
art. 8 comma 1: "I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei luoghi sul luogo di lavoro, concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
comma 6: [..] La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.





