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Depennamento per rinuncia al ruolo?

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Claudia - gent.ma Lalla, se possibile vorrei che mi chiarissi un dubbio: chi ha rifiutato il ruolo lo scorso anno nel sostegno ha diritto ad essere comunque presente nella graduatoria di sostegno di quest'anno, tanto per il ruolo quanto per le supplenze? un impiegato dell'USP, pur consigliando di far ricorso, sostiene che non si debba procedere al depennamento, ma io ricordo il contrario. Con tutta questa confusione non so se sono nel giusto o no. ti ringrazio anticipatamente

Lalla: gent.ma Claudia, la posizione di chi ha rifiutato il ruolo è stata chiarita dal Ministero con la nota del 10 marzo 2010:

"Per l’a.s. 2010/2011 saranno mantenuti nelle graduatorie ad esaurimento delle province di inclusione in coda anche gli aspiranti che abbiano rinunciato alla nomina in ruolo nella provincia originaria che ha curato la valutazione della domanda.

Pertanto, la rinuncia alla nomina in ruolo avente effetto dal 1° settembre 2009, qualora non sia già stato fatto, deve essere comunicata con la funzione di convocazione opportunamente predisposta allo scopo e non tramite la cancellazione della graduatoria con la consueta funzione di aggiornamento delle domande. Infatti l’eventuale cancellazione della graduatoria operata direttamente nella provincia di
origine comporterebbe l’automatica e irreversibile cancellazione anche dalle graduatorie di coda in quanto le stesse dovranno essere rielaborate a valle delle attività amministrative previste, quali lo scioglimento delle riserve o l’inclusione in coda negli elenchi del sostegno."

Quindi, la rinuncia alla nomina in ruolo comporta il depennamento nella provincia di inserimento a pettine (per quella classe di concorso), ma la possibilità di poter continuare a figurare nelle province di inclusione in coda.

Vorrei inoltre precisare che il depennamento riguarda soltanto l'immissione in ruolo (o la rinucia) avvenuta da graduatoria ad esaurimento, mentre se un docente è stato immesso in ruolo o ha rinunciato dalle graduatorie del concorso ordinario, mantiene il diritto alla permanenza nelle graduatorie ad esaurimento.

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