Visite specialistiche. I sindacati al Miur: non applicabile al comparto scuola la circolare della Funzione Pubblica

Di Lalla
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red – Pressing dei sindacati sul Capo Dipartimento Chiappetta affinchè si discutano le modalità con cui applicare al personale della scuola la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica su “assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici” . Anche lo Snals richiede un incontro urgente.

red – Pressing dei sindacati sul Capo Dipartimento Chiappetta affinchè si discutano le modalità con cui applicare al personale della scuola la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica su “assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici” . Anche lo Snals richiede un incontro urgente.

Dopo la UIL scuola, che ha emanato delle note esplicative , lo SNALS-CONFSAL ha chiesto un incontro urgente con il Capo Dipartimento, Dr. Luciano Chiappetta, al fine di concordare una circolare alle istituzioni scolastiche che tenga conto della specificità del vigente CCNL del comparto scuola e garantisca la  tutela della esigenze del personale legate alla tutela della salute.

Riportiamo di seguito il testo della lettera di richiesta di incontro:

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"ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL CAPO DIPARIMENTO DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA

La scrivente organizzazione sindacale chiede una convocazione urgente in merito alla necessità di emanare disposizioni specifiche per il personale del comparto scuola in relazione alla possibilità di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non è, infatti, accettabile per il personale della scuola il disposto della circolare 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica in relazione a quanto previsto agli art. 15 e 16 del vigente CCNL.

Il Segretario Generale
Marco Paolo Nigi"

Il chiarimento diventa tanto più urgente dopo la pubblicazione della nota  ministeriale n. 5181 di oggi 22 aprile 2014 , una nota chiarimenti riguardanti i dipendenti del Ministero e non il personale della scuola.

Essa tuttavia fornisce uno “spaccato” del  pensiero ministeriale sulla questione, sperando che ciò non si “replichi” anche per i docenti e per gli ATA.

1) per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi ( permessi brevi o riposi compensativi)

2) La giustificazione dell’assenza , nelle ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell’istituto richiesto (ad es. permessi per documentati motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico

3) Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente , troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia

Ricordiamo che se tale interpretazione venisse estesa anche al personale della scuola sarebbe sicuramente molto penalizzante, soprattutto per i docenti precari, che non hanno a disposizione nel proprio contratto permessi retribuiti.

I motivi per cui la circolare non risulta applicabile al personale della scuola Visite specialistiche: Funzione Pubblica chiarisce come fruire dei permessi. Penalizzati soprattutto i docenti precari

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