Visite specialistiche: per il personale della scuola si attendono comunicazioni, ma le premesse non sono rassicuranti. Riepilogo normativa

Di Lalla
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red – Ritorniamo a distanza di poche ore sull’argomento delle visite specialistiche. La nota diramata dal Ministero per il personale del dicastero ha diffuso notevole scalpore, ed è comprensibile, dato che essa è un campanello di allarme su quelli che potranno essere i risvolti anche per il personale della scuola.

red – Ritorniamo a distanza di poche ore sull’argomento delle visite specialistiche. La nota diramata dal Ministero per il personale del dicastero ha diffuso notevole scalpore, ed è comprensibile, dato che essa è un campanello di allarme su quelli che potranno essere i risvolti anche per il personale della scuola.

Ieri avevamo centrato il nucleo della questione riportando l’ntervento di Franco Bastianini su Italia Oggi di martedì 22 aprile "La domanda che il personale si è immediatamente posto è semplicissima: per l’espletamento delle visite mediche, delle terapie, delle prestazioni specialistiche o degli esami diagnostici deve obbligatoriamente chiedere un permesso o, previa presentazione di certificazione medica, un giorno di assenza per motivi di salute? Una domanda rimasta fino ad oggi senza una risposta. Una risposta chiara è auspicata anche dai sindacati che hanno chiesto il ritiro della circolare al ministro Marianna Madia. "

A non convincerci, fin dall’inizio, una formulazione ambigua del termine "permesso" nella circolare della Funzione Pubblica

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL’ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA  QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

Il testo della legge sopra richiamata ci aveva lasciati un po’ perplessi perché contiene qualche ambiguità indicando che l’assenza è per “malattia” ma che viene giustificata con un “permesso”. Visite specialistiche: Funzione Pubblica chiarisce come fruire dei permessi. Penalizzati soprattutto i docenti precari

E ancora, a partire da quale data applicare la nuova normativa? Una risposta la fornisce l’ USR Lombardia " In considerazione della complessità della materia e dei dubbi interpretativi sorti a fronte della recente entrata in vigore della legge di conversione 125/2013, si ritiene – al fine di salvaguardare la posizione di coloro che in buona fede abbiano fruito di malattia per sottoporsi a visite etc. – che le giornate  di malattia afferenti a prestazioni sanitarie fruite entro il 31.03.2014 possano essere considerate come tali". Dunque, nuove regole dal 1° aprile 2014, ma senza spiegazioni chiare sulle modalità.

Nel pomeriggio di ieri il Ministero ha diffuso la nota  ministeriale n. 5181 di oggi 22 aprile 2014, una nota chiarimenti riguardanti i dipendenti del Ministero e non il personale della scuola.

Essa tuttavia fornisce uno “spaccato” del  pensiero ministeriale sulla questione, sperando che ciò non si “replichi” anche per i docenti e per gli ATA.

Alcuni sindacati ci hanno contattato mettendo in evidenza che a breve ci sarà un incontro con il Ministero e che si discuterà proprio dell’argomento. Ciò a riprova, se ce ne fosse di bisogno, che per la scuola non è ancora giunto alcun chiarimento, ma che ci sarà a breve e probabilmente sarà dello stesso tenore della nota già emanata per i dipendenti del Dicastero, che proviamo a riassumere

1) per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi ( permessi brevi o riposi compensativi)

2) La giustificazione dell’assenza, nelle ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell’istituto richiesto (ad es. permessi per documentati motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico

3) Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia

Ricordiamo che se tale interpretazione venisse estesa anche al personale della scuola sarebbe sicuramente molto penalizzante, soprattutto per i docenti precari, che non hanno a disposizione nel proprio contratto permessi retribuiti.

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