Visite specialistiche: il personale della scuola deve chiedere permesso o assenza per motivi di salute? A partire da quale data?

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

red – La domanda è semplicissima, scrive Franco Bastianini su Italia Oggi, ma la risposta del Governo non è ancora arrivata. Eppure il personale della scuola in materia di assenteismo (motivo della circolare) per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici.

red – La domanda è semplicissima, scrive Franco Bastianini su Italia Oggi, ma la risposta del Governo non è ancora arrivata. Eppure il personale della scuola in materia di assenteismo (motivo della circolare) per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici.

Riportiamo l’ntervento di Franco Bastianini su Italia Oggi di martedì 22 aprile "La domanda che il personale si è immediatamente posto è semplicissima: per l’espletamento delle visite mediche, delle terapie, delle prestazioni specialistiche o degli esami diagnostici deve obbligatoriamente chiedere un permesso o, previa presentazione di certificazione medica, un giorno di assenza per motivi di salute? Una domanda rimasta fino ad oggi senza una risposta. Una risposta chiara è auspicata anche dai sindacati che hanno chiesto il ritiro della circolare al ministro Marianna Madia.

Quanto alle motivazioni che sarebbero alla base della volontà del legislatore (contrastare il fenomeno dell’assenteismo), concretizzatasi appunto nell’articolo 4, comma 16 bis del decreto legge 101/2013, queste non possono interessare il personale della scuola che in materia di assenteismo per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici."

Seguici su Facebook, news in tempo reale

Ecco dunque il nodo della questione. A non convincerci, fin dall’inizio, una formulazione ambigua del termine "permesso" nella circolare della Funzione Pubblica

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL’ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA  QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

Il testo della legge sopra richiamata ci aveva lasciati un po’ perplessi perché contiene qualche ambiguità indicando che l’assenza è per “malattia” ma che viene giustificata con un “permesso”. Visite specialistiche: Funzione Pubblica chiarisce come fruire dei permessi. Penalizzati soprattutto i docenti precari

E ancora, a partire da quale data applicare la nuova normativa? Una risposta la fornisce l’USR Lombardia " In considerazione della complessità della materia e dei dubbi interpretativi sorti a fronte della recente entrata in vigore della legge di conversione 125/2013, si ritiene – al fine di salvaguardare la posizione di coloro che in buona fede abbiano fruito di malattia per sottoporsi a visite etc. – che le giornate  di malattia afferenti a prestazioni sanitarie fruite entro il 31.03.2014 possano essere considerate come tali". Dunque, nuove regole dal 1° aprile 2014, ma senza spiegazioni chiare sulle modalità.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri