Visite specialistiche imputate a malattia: non è necessario dichiarare l’impossibilità di effettuarla al di fuori dell’orario di lavoro

Di Lalla
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Paolo Pizzo – Ci viene richiesto se per una visita specialistica imputata a malattia la struttura  debba dichiarare che questa non possa essere effettuata al di fuori dall’orario di lavoro. La scuola cita una nota ARAN che risulta essere di altro comparto. Come stanno le cose?

Paolo Pizzo – Ci viene richiesto se per una visita specialistica imputata a malattia la struttura  debba dichiarare che questa non possa essere effettuata al di fuori dall’orario di lavoro. La scuola cita una nota ARAN che risulta essere di altro comparto. Come stanno le cose?

Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

La circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro, per quanto riguardava i presupposti dell’imputabilità della visita specialistica alla assenza per malattia richiamava le sentenze della Cassazione n. 5027/1988 e 3578/1985, giurisprudenza richiamata a suo tempo dall’ARAN per il comparto Ministeri , e che specificava che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia solo se con particolari caratteristiche e requisiti:

  • impossibilità di essere effettuati fuori dall’orario di lavoro;
  • richiesta del medico e certificazione della struttura.

Tali orientamenti, soprattutto quello di dimostrare che non sia oggettivamente possibile effettuare la visita fuori dell’orario di lavoro per poterla imputare a malattia, sono stati superati dallo stesso  D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

A conferma di ciò è la stessa ARAN che lo spiega in un recente Orientamento Applicativo per le Autonomie Locali:

“… Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive ( la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro ).

In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia .”

Invitiamo i Dirigenti e le scuole ad attenersi alla Legge e a leggere questo articolo

Assenze per malattia e personale della scuola: la visita specialistica

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