Viaggi d’istruzione, quando è possibile prevedere un rimborso per i docenti accompagnatori?

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Spesso le agenzie di viaggi prevedono per i docenti accompagnatori le spese complete.

Spesso le agenzie di viaggi prevedono per i docenti accompagnatori le spese complete.

Quando ciò non è previsto o ci sono spese aggiuntive necessarie, si può ottenere un rimborso presentato oppurtuna documentazione. In particolare, è necessario esibire uno scontrino che riporti il nome, il codice fiscale del docente e il dettaglio dei pasti consumati.

In caso di viaggio di uno o più giorni in Italia:

  • se il viaggio supera le 8  ore si può ottenere un rimborso di massino 22,26 euro al giorno
  • se il viaggio supera le 12 ore si può ottenre unr imborso fino a 44,26 euro.

Per viaggio all'estero

  • si può avere un rimborso da 40 a 75 euro al giorno, in base al paese. La disciplina dell'argomento è nel Decreto Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011

Per l'accesso a  musei o altri luoghi in cui è previsto il pagamento del biglietto, o per eventuali spostamenti, essi vanno rimborsati, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento.

L’art. 1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=1405) ha soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l’indennità supplementare pari al 10% dei costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo, per le missioni all’interno e all’estero.

L’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, http://www.camera.it/parlam/leggi/06248l.htm

ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.

Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010. http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD9170A6-1518-48C0-97B1-805BFF48FD3F/0/20100730_L_122.pdf

I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell’istituzione scolastica.

Il Consiglio di istituto , ai sensi di ciò che prevede il CCNL /2007 all’articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio a carico del FIS.

Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l’eventuale “giorno libero”, mentre potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica.

Per quest’ultimo punto si riporta cosa afferma la legge e la normativa generale:

l’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale […] e non può rinunciarvi".

l'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" .

l'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.

Il riposo compensativo, però, potrebbe non essere così “automatico”, quindi è bene che anche questo aspetto sia oggetto di regolamentazione e di delibera degli organi collegiali.

Si potrà stabilire se e con quali modalità spetti un eventuale riposo nel caso il viaggio comprenda la domenica o un giorno festivo.

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