Vacanze di Natale e congedo parentale: chiarimenti per docenti, dirigenti e segreterie

Di Lalla
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La redazione di Orizzonte Scuola – Le guide in vista del periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia. Oggi la normativa che regola i congedi parentali (o la malattia del bambino). Nei prossimi giorni interruzione dei contratti dei supplenti durante le festività e questione ferie.

La redazione di Orizzonte Scuola – Le guide in vista del periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia. Oggi la normativa che regola i congedi parentali (o la malattia del bambino). Nei prossimi giorni interruzione dei contratti dei supplenti durante le festività e questione ferie.

Interruzione del congedo parentale (o malattia bambino) prima delle vacanze di Natale.

L’art. 12 comma 6 del CCNL/2007 prescrive:

“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 [congedo parentale e malattia del bambino], nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”

Precisiamo, cosa di non poco conto, che l’art. citato si riferisce ai “giorni festivi” e non di “sospensione delle lezioni”.

In ogni caso, per ciò che riguarda il ritorno al lavoro del dipendente nei giorni di sospensione delle lezioni e quindi l’interruzione del congedo, se fruito in maniera frazionata, la Nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999 affermava:

“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

La nota sopra richiamata ha creato negli anni degli atteggiamenti illegittimi da parte dei Dirigenti (e a volte delle segreterie scolastiche) i quali obbligano il docente a recarsi fisicamente a scuola nel primo giorno di sospensione delle lezioni per accertare così l’avvenuta ripresa del servizio, soprattutto nel caso in cui il docente manifesti la volontà di volersi riassentare a partire dal primo giorno utile di lezione dopo le vacanze.

Della nota citata si è purtroppo sempre travisata l’ultima parte, in cui appunto è scritto che “ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Non si sa bene il motivo ma questo passo è stato da Dirigenti e segreterie scolastiche “letto” sempre e solo in questo senso: “il dirigente deve pretendere che il docente, al termine del congedo, si rechi fisicamente a scuola ed effettuare così la presa di servizio in un giorno di sospensione delle lezioni anche se in tale giorno non c’è nessuna attività programmata, altrimenti tutto il periodo delle vacanze sarà considerato congedo parentale”.

Non solo. Dobbiamo infatti aggiungere che alcuni Dirigenti e segreterie scolastiche si prendono anche la briga di “suggerire” al docente di anticipare di un giorno il termine del congedo, obbligandolo quindi al rientro in classe l’ultimo giorno di lezione, con la motivazione che se invece il termine del congedo dovesse coincidere con l’ultimo giorno di lezione tutto il periodo di vacanze sarà computato in conto congedo parentale.

Tale atteggiamento è illegittimo e privo di fondamento.

Primo, perché è il docente che decide il termine del congedo e quindi non deve essere “motivato” ad anticipare di un giorno; secondo, perché, come indica appunto la nota del Tesoro, la ripresa del servizio del docente e la conseguente interruzione del congedo può avvenire anche durante la sospensione delle lezioni.

È quindi utile ricordare a Dirigenti e segreterie scolastiche:

  • Che la decorrenza e il termine del periodo di congedo parentale è esclusiva prerogativa del dipendente (in caso di malattia del bambino deciderà il medico specialista).
  • Che durante il periodo delle vacanze vengono interrotte soltanto le lezioni, mentre non sono precluse eventuali attività funzionali all’insegnamento come riunioni del collegio docenti o dei consigli di classi (ribadiamo infatti che il periodo delle vacanze non è un periodo festivo), e che la nota del Tesoro sopra richiamata afferma che in tale periodo non è preclusa l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza;
  • Che non esiste nessuna norma di legge o contrattuale che legittima l’Amministrazione a pretendere che il docente si rechi a scuola nel primo giorno utile delle vacanze natalizie senza che sia programmata alcuna attività funzionale all’insegnamento, per interrompere il congedo.

Pertanto, alla luce di quanto detto finora, nulla vieta al docente di inviare il primo giorno di sospensione delle lezioni una comunicazione via fax o con l’utilizzo della pec in cui precisa la cessazione della condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione della scuola.

In questo caso, di fronte a una volontà del docente di voler formalizzare la ripresa del servizio, anche se all’interno del periodo di vacanza, il Dirigente non potrà che prenderne atto e dichiarare di avere elementi formali per dare fondamento alla dichiarazione della ripresa del servizio.

Il docente sarà così considerato “presente” durante il periodo di sospensione delle lezioni.

Aggiungiamo: Non potrebbe essere diversamente. Come potrebbe la scuola considerare congedo parentale tutto il periodo delle vacanze senza alcuna documentazione o richiesta che certifichi di fatto l’assenza del docente per tutto il periodo delle vacanze?

Si consiglia quindi a tutti i docenti che fruiranno del congedo parentale (o malattia del bambino) fino al 22 dicembre (o comunque fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze), anche poi con l’intenzione di riassentarsi a partire dal 7 gennaio (o comunque dal primo giorno della ripresa delle lezioni), di inviare, il primo giorno utile all’interno delle vacanze, via fax/pec una dichiarazione firmata in cui si attesta la volontà di riassumere servizio e di interrompere formalmente il congedo.

Non vi sarà infatti alcun obbligo di recarsi fisicamente a scuola per formalizzare la presa di servizio (non sussiste l’obbligo di recarsi a scuola se non vi sono attività programmate).

Pertanto, l’invio della dichiarazione in questione il primo giorno utile all’interno delle vacanze (es. 24 dicembre) costituisce elemento formale per l’interruzione del congedo parentale che potrà legittimamente essere ripreso il 7 gennaio, senza che il periodo intercorrente tra il 23 dicembre e il 6 gennaio venga computato come congedo parentale.

Ricordiamo che nel caso il docente volesse fruire di un ulteriore periodo di congedo parentale dal giorno della ripresa delle lezioni, dovrà produrre ulteriore motivata istanza (con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data di decorrenza), che potrà essere inviata via fax/pec anche contestualmente alla richiesta di interruzione del precedente periodo di congedo.

In conclusione:

  • Il termine del congedo non lo decide la scuola ma il docente (nel caso di malattia del bambino è il medico specialista a decidere il termine del congedo). La scuola, quindi, non può imporre al docente di anticipare la data del rientro in servizio con la “minaccia” di computare altrimenti l’intero periodo delle vacanze in conto congedo nel caso in cui il docente si riassenterà a partire dal 7 gennaio (o comunque primo giorno di scuola dopo le vacanze).
  • Il Dirigente e la segreteria non devono confondere i giorni festivi con quelli di sospensione delle lezioni:
  • I giorni delle vacanze di Natale sono giorni di sospensione delle lezioni e non giorni festivi (solo questi ultimi sono richiamati dall’art. 12/6 del CCNL/2007), pertanto il docente potrà effettuare la presa di servizio formale al termine del congedo in un giorno non festivo (es. il 24 dicembre, se il congedo è fino al 22) come indicato dalla nota del Tesoro, in modo da risultare in servizio per tutto il periodo di sospensione delle lezioni.
  • In nessun caso il Dirigente potrà pretendere che il docente, per “staccare” il congedo, si rechi fisicamente a scuola in un giorno in cui le lezioni sono sospese e non ci sono attività collegiali programmate.

Ricordiamo a tal proposito che le attività sono appunto “collegiali” perché riguardano tutti i docenti, che siano componenti dei consigli di classi oppure del collegio dei docenti. Quindi il Dirigente non può convocare il singolo docente.

Tale presa di servizio si potrà quindi effettuare anche tramite l’invio di un fax o una pec in cui il docente dichiara esplicitamente che il congedo ha avuto termine ed è di conseguenza a disposizione della scuola.

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