Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si valuta una sola precedenza, non sono cumulabili

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Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria possono essere già compilate e inviate su Istanze online dagli insegnanti della scuola dell’infanzia (dal 28 luglio al 12 agosto) e della scuola primaria (dal 5 agosto al 18 agosto) e potranno essere compilate dai docenti della scuola secondaria I e II grado dal 18 agosto al 28 agosto.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria possono essere già compilate e inviate su Istanze online dagli insegnanti della scuola dell’infanzia (dal 28 luglio al 12 agosto) e della scuola primaria (dal 5 agosto al 18 agosto) e potranno essere compilate dai docenti della scuola secondaria I e II grado dal 18 agosto al 28 agosto.

Per la compilazione della domanda OrizzonteScuola ha messo a disposizione una guida dettagliata che può essere d’aiuto a molti insegnanti dei diversi ordini e gradi di istruzione che si accingono a presentare istanza

Uno dei maggiori dubbi che emerge in fase di compilazione della domanda e che molti docenti esprimono alla nostra redazione, riguarda la valutazione delle precedenze.

Tra i quesiti pervenuti alla redazione di OrizzonteScuola alcuni sono indicativi della confusione che regna in merito all’argomento “precedenze”. Confusione che, in alcuni casi, è motivo di difficoltà nella compilazione della domanda.

I docenti in possesso dei requisiti che determinano più di una precedenza, vorrebbero, infatti, inserirle tutte nella sezione D del modulo di domanda, rispondendo affermativamente nelle diverse caselle che potrebbero interessarli.

Il sistema su Istanze online, però, non consente questa possibilità poiché non è possibile cumulare più precedenze.

Inserendo più di una precedenza nella sezione D, infatti , il sistema blocca la procedura di inserimento dei dati, segnalando l’errore con il seguente messaggio: “Precedenze non selezionabili contemporaneamente”

Può essere valutata, infatti, solo una precedenza e il docente che possiede i requisiti per più di una, avrà la convenienza ad indicare quella in suo possesso che sarà valutata prioritariamente.

Le precedenze previste per la mobilità annuale, infatti, non hanno la stessa valenza e verranno valutate nell’ordine con il quale sono riportate nell’art.8 dell’ipotesi di CCNI 2016/17.

Nel succitato articolo, infatti, viene chiaramente stabilito che le precedenze riportate e raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo un ordine di priorità, così come considerate nella sequenza operativa stabilita nell’Allegato 3 in relazione all’ordine delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Conseguentemente l’ordine con il quale verranno prese in considerazione le precedenze, nella valutazione delle domande di mobilità annuale, sarà, come stabilito dalla normativa, il seguente:

 

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Personale docente che, a partire dall’a. s. 2008/2009 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. ASSISTENZA

g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela2 , di soggetto con disabilità in situazione di gravità

h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

i) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

l) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO (limitatamente alle utilizzazioni)

n) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c).

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il docente in possesso dei requisiti rientranti in più di una precedenza dovrà, quindi, valutare, in base all’ordine sopra riportato, quale fra le precedenze in suo possesso, risulterà più vantaggioso dichiarare nella domanda di mobilità annuale al fine di usufruire dei benefici determinati dall’ordine di priorità a lui più favorevole.

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