Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, firmata ipotesi di contratto: il personale interessato e le novità

Di Lalla
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Lalla – Firmata oggi l’ipotesi di contratto per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2013/14. Adesso sarà cura del Miur spedirla alla Funzione Pubblica per l’approvazione. Se il Miur procederà speditamente (a differenza dello scorso anno) e non ci saranno rilievi, all’incirca tra un mese il contratto potrebbe essere definitivo e successivamente verranno diramati i modelli di domanda.

Lalla – Firmata oggi l’ipotesi di contratto per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2013/14. Adesso sarà cura del Miur spedirla alla Funzione Pubblica per l’approvazione. Se il Miur procederà speditamente (a differenza dello scorso anno) e non ci saranno rilievi, all’incirca tra un mese il contratto potrebbe essere definitivo e successivamente verranno diramati i modelli di domanda.

Il contratto interessa il personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.

Utilizzazioni

Il contratto è’ diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa – per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero – tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Assegnazioni provvisorie

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento ai genitori;

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie

In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. dell’11.3.2013, può partecipare all’assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2013/2014, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti.

Diversamente, in attuazione di quanto previsto all’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.

Le novità dell’ipotesi di contratto 2013/14

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO:

al comma 10, per quanto riguarda la disciplina delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012, si fa rinvio ai contenuti dell’accordo sottoscritto il 4 luglio 2012.

Al comma 13 è stata prevista una norma di rinvio, nella quale le parti si riservano una integrazione della contrattazione relativa alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, a seguito degli esiti della mobilità.

A rt. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI:

al comma 1, punto h) è stato previsto che i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possano richiedere l’utilizzazione presso gli ITS, di cui al DPCM 25/2/2008 e successive norme applicative, qualora richiesta dagli stessi ITS e prevista da specifici accordi regionali.

Al comma 9, punto e) è stata prevista la possibilità, per gli insegnanti tecnico-pratici in esubero che non abbiano trovato utilizzazione nella propria o altre classi di concorso – o affini e nelle altre attività previste al comma 9, di utilizzo, oltre che per quanto specificato dai punti a, b, c, d ed f anche per attività presso gli istituti tecnici superiori (ITS), di cui al DPCM 25/1/2008 e successive norme applicative, qualora ne facciano richiesta gli stessi ITS e vengano previste da specifici accordi regionali.

Art. 4 – UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI IRC

Al comma 2 è stato meglio precisato il riferimento ai contenuti dell’art. 3, c. 5 del contratto, ai fini della predisposizione del quadro complessivo delle disponibilità e della tempestiva informazione alle OO.SS..

Art. 6bis – UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI:

al comma 1, per gli insegnamenti nuova istituzione, dopo utilizzo dei docenti titolari delle classi di concorso A031, A032, A077, in possesso dei titoli di cui alla nota 4405 del 7/05/2013 – all. E -Tabella licei, è stato precisato che si esclude l’utilizzo dei docenti titolari su sostegno.

Al comma 2 è stato precisato che coloro che produrranno domanda di utilizzo, ai sensi del comma 1, saranno graduati sulla base della tabella di valutazione per la mobilità professionale allegata al CCNI 11/3/2013.

Al comma 4, fatte salve le conferme previste al comma 11, è stata limitata la possibilità di produrre istanza di utilizzo, per diversa provincia della stessa regione, soltanto al caso di mancata attivazione dei corsi di liceo musicale nella provincia di titolarità; e’ stato precisato, comunque, che si può produrre domanda per una sola provincia.

Al comma 7 per gli insegnamenti di “esecuzione e interpretazione” e “laboratorio di musica di insieme” si è fatto riferimento alla nota 4405 del 07/05/2013 – all. E -Tabella licei. Per tali insegnamenti, limitatamente ai titolari della classe A031 è stato precisato ai fini del requisito di accesso, la precisazione, in relazione al servizio di strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali “ per almeno 180 giorni in un anno scolastico ”. Inoltre, è stato puntualizzato che per tutte le discipline di indirizzo i docenti devono essere graduati in base alla tabella per la mobilità professionale del CCNI 11/3/2013.

Al comma 8, per tali insegnamenti, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dai commi 1 e 7, è stata prevista la possibilità di utilizzo per i titolari della classe A077, in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento, con almeno tre anni di servizio nella classe A077, nel caso in cui nella provincia vi sia la presenza di personale in esubero delle classi A077, A031, A032, fino a concorrenza dell’esubero. Prima di procedere, poi, all’ulteriore utilizzo dei docenti titolari della classe A077 non in esubero, occorre accantonare, in ogni provincia con sezioni di liceo musicale, posti per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, relativamente alle classi di concorso A077, A031 e A032, in possesso dei requisiti previsti dalla nota 4405 del 7/05/2013 – allegato E Tabella licei, che abbiano prestato almeno 1 anno scolastico di servizio specifico nei licei musicali di cui al DPR 89/2010.

Al comma 11 è stata precisata una priorità nelle conferme a domanda dei docenti già utilizzati presso i licei musicali nei tre anni scolastici precedenti, sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’anno 2012/2013. Sulle eventuali nuove disponibilità le utilizzazioni, anche per completamento d’orario ai docenti già confermati, saranno attuate in base alla posizione di graduatoria dando priorità agli appartenenti a classi di concorso in esubero.

Art. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE:

al comma 1 è stato precisato: “nelle domande di assegnazione provvisoria, i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato, sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tali tipologie di posti”.

Al comma 3, in relazione alle lavoratrici madri, o in alternativa, ai lavoratori padri assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che abbiano figli di età superiore a 3 anni e fino a 8, è stata aggiunta la dicitura “anche adottivi o affidatari” ed è stato puntualizzato che possono produrre domanda di assegnazione provvisoria per un’altra provincia.

ART.8 – ASSISTENZA

PUNTO IV

è stato precisato, in relazione ai punti G e H, il richiamo alle nuove disposizioni inerenti le autocertificazioni, integrative delle precedenti norme, e cioè all’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Inoltre, nei casi di certificazione di disabilità “rivedibile”, è stato precisato che la durata del riconoscimento travalichi “l’inizio dell’a.s. per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria”. Al punto I, inoltre, anche per il caso delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri con figli di età inferiori a 3 anni, è stato precisato “anche adottivi e affidatarii”.

PUNTO V

è stato modificato il titolo come segue: “personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo”; inoltre il punto J è stato così sintetizzato: “personale di cui all’art. 2 comma 1 Lettera C”.

Art. 11 – PERSONALE ATA DESTINATARIO DELLE UTILIZZAZIONI

al punto A, relativo al personale in soprannumero, è stato precisato “sull’organico dell’istituto di titolarità”; al punto K, relativamente al personale in esubero è stato precisato “ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale”.

Art. 13 – ULTERIORI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ RIFERITI AL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Al comma 1 punto A, a proposito del rientro della sede di precedente titolarità del DSGA soprannumerario a seguito dell’art. 4 c. 70 della L. 183/2011, in luogo della reggenza è stato precisato “a domanda”. Inoltre, il punto D è stato così riformulato “utilizzazione in tutte le attività a supporto dell’autonomia scolastica presso gli Uffici Scolastici Regionali – ambiti territoriali provinciali”.

Al comma 2 è stata meglio puntualizzata la possibilità di presentazione della domanda per i DSGA trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio, senza aver presentato domanda, in quanto soprannumerari.

Art. 18 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

PUNTO IV – ASSISTENZA

È stato precisato, in relazione ai punti F e G, come già effettuato per i docenti, il riferimento all’art. 15, c. 1 della L. 183/2011, integrativa delle norme precedenti in materia di autocertificazione; inoltre, analogamente a quanto effettuato all’art. 8 per i docenti, in caso di disabilità “rivedibile” è stato precisato che la durata del riconoscimento travalichi “l’inizio dell’a.s. per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria”.

Al punto H, in relazione alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri con figli di età inferiore a 3 anni, è stato precisato “anche adottivi o affidatari”.

Art. 19 – SEQUENZA OPERATIVA

il comma 2 è stato modificato precisando che le conferme a domanda del personale già utilizzato o assegnato nell’a.s. precedente sono da effettuarsi prioritariamente “nel rispetto delle fasi di cui all’art. 6”.

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

In tali note, a proposito delle certificazioni richieste, è stato precisato il riferimento all’art. 15 c. 1 della L. 183/2011. Alla nota 2, inoltre, è stato precisato, per le certificazioni di disabilità rivedibili, che la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’a.s. per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Alla nota 7 è stato precisato: “il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento spetta anche ai docenti di religione cattolica, ai docenti titolari sulla DOS e ai docenti titolari sulla DOP”.

ALL’ALLEGATO 3 – SEQUENZA OPERATIVA: UTILIZZAZIONI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E ASSEGNAZIONE DI SEDE PROVVISORIA – PERSONALE DOCENTE

nella parte relativa alle operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno al punto 7 è stato aggiunto “il docente che non ha trovato conferma ai sensi del punto 1 precede le normali utilizzazioni nell’ambito dello stesso I.I.S. in presenza di disponibilità di posti”.

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE ATA

sono state apportate alcune modifiche alle note, integrando e aggiornando la normativa relativa alla validità della certificazione richiesta, con specifico riferimento all’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Inoltre, nella nota 5, a proposito di soggetti disabili rivedibili, è stato precisato, in relazione alla durata del riconoscimento che lo stesso travalichi l’inizio dell’a.s. per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

ALLEGATO 6 – SEQUENZA OPERATIVA: UTILIZZAZIONI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E ASSEGNAZIONE DI SEDE PROVVISORIA – PERSONALE ATA

sono state apportate alcune modifiche e precisazioni:

al punto 3, a proposito della conferma del personale ATA nella scuola di utilizzo nell’a.s. precedente è stato precisato che tale conferma riguarda i DSGA di cui all’art. 13 del contratto. Al punto 4, a proposito dell’utilizzo a domanda e d’ufficio del personale ATA soprannumerario e di quello trasferito in quanto soprannumerario nell’anno di riferimento delle operazioni o negli ultimi 8 anni che abbia richiesto e non ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità è stato meglio puntualizzato il seguente ordine: sul distretto sub comunale di precedente titolarità; sul comune di precedente titolarità e sui comuni viciniori richiesti, nel rispetto delle relative tabelle.

Al punto 6, in relazione all’utilizzo del personale in esubero in profilo della stessa area o in altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici) diversa da quello di titolarità è stata chiarita la precedenza per il personale in possesso del titolo di studio per l’accesso al profilo. Inoltre, ai punti 8 e 11, rispettivamente relativamente alle assegnazioni provvisorie in ambito provinciale e in ambito interprovinciale, è stato precisato “il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art. 18 viene trattato, con priorità, nell’ordine previsto”.

L’ipotesi di contratto

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