Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e preferenze esprimibili nella domanda. Differenze

WhatsApp
Telegram

Le preferenze esprimibili per la mobilità annuale 2016/17, come anticipato da OrizzonteScuola e come confermato nell’ipotesi di CCNI firmata in data 15 giugno 2016, potranno essere su scuola e non su ambito territoriale per tutti i docenti a prescindere dalla loro titolarità.

Le preferenze esprimibili per la mobilità annuale 2016/17, come anticipato da OrizzonteScuola e come confermato nell’ipotesi di CCNI firmata in data 15 giugno 2016, potranno essere su scuola e non su ambito territoriale per tutti i docenti a prescindere dalla loro titolarità.

Sarà possibile, quindi, sia per i docenti con titolarità su scuola, sia per coloro che risulteranno titolari in un ambito territoriale, esprimere nella domanda di mobilità annuale (utilizzazione e/o assegnazione provvisoria), sia preferenze analitiche (specifiche scuole), sia preferenze sintetiche (distretti, comuni e provincia). L’indicazione di una preferenza sintetica o di una preferenza analitica comporta differenti modalità nella valutazione della domanda come OrizzonteScuola ha avuto modo di chiarire nell’ articolo sull’argomento : http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-cattedra-orario-interna-o-esterna-preferenze-sintetiche-o-analitiche-cosa-cambia

Come chiarisce l’ipotesi di CCNI, il numero massimo di preferenze esprimibili, come gli anni scorsi, risulta differenziato in base all’ordine e grado di istruzione richiesto nel movimento. Sarà possibile, infatti, esprimere un numero massimo di 20 preferenze per scuola dell’Infanzia e scuola Primaria e un numero massimo di 15 preferenze per scuola Secondaria I e II grado.

I due possibili movimenti legati alla mobilità annuale, utilizzazione e assegnazione provvisoria, per i quali il docente che possiede i requisiti necessari può presentare contemporaneamente le due istanze, determinano la necessità di seguire regole differenti nell’indicazione delle preferenze territoriali.

Nella domanda di utilizzazione l’unico vincolo esistente riguarda i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio che vogliono usufruire della precedenza per l’utilizzazione nella scuola di ex-titolarità, come stabilisce l’art.8 comma 1 parte II):

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Personale docente che, a partire dall’a. s. 2008/2009 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

Questi docenti, come stabilisce l’art.2 comma 1 lettera b) dell’ipotesi di CCNI, devono chiedere di essere utilizzati, come prima preferenza, nella scuola di ex- titolarità, verso la quale chiedono ogni anno il rientro con domanda condizionata:

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2016/2017 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s.2008/2009 e successivi

Gli altri docenti che hanno i requisiti per poter chiedere utilizzazione, ma non rientrano nella categoria succitata, hanno piena libertà nell’indicazione delle preferenze territoriali e sono tenuti soltanto a rispettare il numero massimo previsto dalla normativa.

Nella domanda di assegnazione provvisoria, invece, il docente ha l’obbligo di inserire come prime preferenze territoriali scuole ubicate nel comune di residenza del familiare verso il quale chiede ricongiungimento o direttamente il comune di ricongiungimento o il comune viciniore in assenza di scuole richiedibili in quello di ricongiungimento.

L’art.7 comma 8 dell’ipotesi di CCNI stabilisce, infatti, che “il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune o di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.”

Ulteriori e importanti precisazioni vengono fornite nel comma 9 dello stesso articolo, dove si precisa quanto segue:

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”

Utile precisazione, per i docenti interessati, è quella fornita dall’art.7 comma 11, dove si sottolinea chiaramente che tra le preferenze esprimibili per l’assegnazione provvisoria non è possibile inserire il comune di titolarità: “Non è consentita l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti; è consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento”.

La domanda di AP, inoltre può essere presentata in una sola provincia, corrispondente a quella in cui risulta ubicato il comune di ricongiungimento.

L’unica eccezione è prevista per i docenti neo-immessi nel corrente anno scolastico 2015/16 nelle fasi B e C da GM, che potranno chiedere, in subordine alla provincia scelta come prioritaria, anche altre province della stessa Regione, se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso, come prevede l’art.7 comma 3:

Il personale docente assunto ai sensi del comma 96 dell’art. 1 della legge 107/15 lettera a) limitatamente all’a.s. 2016/17 può indicare tra le preferenze in subordine alla provincia di cui al precedente comma 2 anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili”

Art.7

2. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.

3. Il personale docente assunto ai sensi del comma 96 dell’art. 1 della legge 107/15 lettera a) limitatamente all’a.s. 2016/17 può indicare tra le preferenze in subordine alla provincia di cui al precedente comma 2 anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili.

12.Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

AP interprovinciali

16. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2016/2017. 

Tutto su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri