Utilizzazioni dei docenti di ruolo. Come si assegnano le sedi

Di
WhatsApp
Telegram

di Giovanna Onnis – I criteri adottati nell’articolazione delle utilizzazioni per l’assegnazione di sede del personale docente sono indicati nell’art. 5 del CCNI. Le guide su Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2014/15

di Giovanna Onnis – I criteri adottati nell’articolazione delle utilizzazioni per l’assegnazione di sede del personale docente sono indicati nell’art. 5 del CCNI. Le guide su Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2014/15

Al comma 1 del suddetto articolo si precisa che le utilizzazioni vengono predisposte sulla base delle preferenze espresse nella domanda con l’indicazione, da parte dei docenti, delle sedi alle quali desiderano essere assegnati.

In presenza di più docenti che richiedono una stessa sede, a parità di punteggio, la sua assegnazione è vincolata dalle precedenze previste nell’art. 8 del CCNI e viene, comunque, effettuata secondo la sequenza operativa stabilita nell’art. 9 del CCNI. A parità di condizioni prevale la maggiore età anagrafica.

I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente. (art.5 comma 3 del CCNI)

Possono risultare differenti le condizioni in cui si trovano i docenti che chiedono utilizzazione e per loro valgono le seguenti disposizioni dell’art. 5 previste nei commi 4 – 5 – 6 – 7 e 8:

4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.

L’utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente nell’ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in
subordine, nell’ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio a loro
attribuito.

5. Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto 2 (Personale trasferito d’ufficio negli ultimi nove anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità) e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l’arricchimento ed il potenziamento delle attività dell’ offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.

6. Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.

8. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l’intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l’inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.

E’ possibile essere utilizzati con 18 ore a disposizione?

Si, come già previsto nel comma 5 dell’art.5 del CCNI, questa possibilità è ulteriormente ribadita dal comma 9 sempre dell’art. 5:

9. …..qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione pari all’eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo. (….In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato……. a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l’arricchimento ed il potenziamento delle attività dell’ offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze)

Come viene utilizzato un docente che risulta in esubero nell’organico di fatto?

I docenti che, in seguito alla riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, possono essere utilizzati nella scuola di titolarità in modo differente così come disciplinato dall’art. 5 comma 10 dove si evidenziano le seguenti possibilità:

1 – essere utilizzati prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento;

2 – essere utilizzati subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;

3 – essere utilizzati nella scuola per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate ai punti 1 e 2

E’ possibile essere utilizzati su posti di sostegno anche se privi del titolo di specializzazione?

Si, tenendo conto, però, che l’utilizzazione su posti di sostegno per i docenti non specializzati è subordinata alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze, o che abbiano partecipato all’ apposito corso di formazione previsto all’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L.135 del 7 agosto 2012, come previsto nel comma 10 dell’art.5 del CCNI

E’ possibile essere utilizzati per materie affini anche se privi della relativa abilitazione?

Si, tenendo conto, però, che l’utilizzazione su classi di concorso affine dei docenti non abilitati è subordinata al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta. (art.5 comma 10 del CCNI)

Risulta, comunque, importante sottolineare la possibilità, per il docente in soprannumero sull’organico di fatto, di chiedere di partecipare alla fase,delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

L’operazione si colloca nella fase prevista ai punti 9, 14 e 29 dell’allegato 3 – sequenza operativa

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei