Utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale, possibile ma con requisiti diversi

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Per il prossimo anno scolastico, come disciplinato dalla normativa (ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2016/17), è possibile presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità.

Per il prossimo anno scolastico, come disciplinato dalla normativa (ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2016/17), è possibile presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità.

I requisiti necessari per tale richiesta sono, però, diversi a seconda che il movimento richiesto sia utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Per quanto riguarda le utilizzazioni, come stabilisce l’art.2 comma 5 del succitato contratto, è possibile chiedere utilizzazione interprovinciale solo se si appartiene a classe di concorso in esubero nella provincia di titolarità:

Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza fatto salvo quanto previsto dall’art 1 comma 12; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente”

Quindi non è necessario essere soprannumerari per chiedere utilizzazione interprovinciale, ma è indispensabile l’esubero provinciale della classe di concorso di titolarità.

Un utile chiarimento sulla valutazione della domanda di utilizzazione interprovinciale e relativa priorità, viene fornito dall’art.5 comma 7 dove viene sottolineato che nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.

Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, anche per l’a.s. 2016/17 è prevista la deroga al vincolo triennale sulla provincia che, nella legge 107 al comma 108 era prevista solo per il corrente anno scolastico 2015/16: “Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”

In base a questa deroga sarà possibile, quindi, chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale anche ai docenti neo-immessi che hanno ottenuto sede definitiva per il prossimo anno scolastico in seguito ai trasferimenti disposti per il 2016/17.

Come chiarisce l’art.7 comma 2 dell’ipotesi di CCNI, l’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia che, chiaramente, dovrà corrispondere a quella in cui è ubicato il comune di residenza del familiare verso il quale il docente chiede ricongiungimento.

Fanno eccezione a questa disposizione solo i docenti neo-immessi nelle fasi B e C da GM che, come stabilisce il comma 3 dello stesso art.7, potranno “indicare tra le preferenze in subordine alla provincia di cui al precedente comma 2 anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili”.

E’ chiaramente sottinteso che la regione dovrà essere quella in cui risulta ubicato il comune di ricongiungimento familiare, essendo questo il requisito indispensabile per poter chiedere assegnazione provvisoria per tutti i docenti indistintamente.

Si ritiene, infine, utile chiarire che, nella fase di valutazione della domanda di AP interprovinciale, sarà necessario rispettare quanto stabilisce il comma 16 che pone limitazioni al numero di assegnazioni provvisorie in altra provincia, che potranno essere concesse in considerazione del fatto che “Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2016/2017”

I movimenti annuali, provinciali e interprovinciali, verranno disposti secondo la sequenza operativa stabilita nell’Allegato 3 dell’ipotesi di CCNI. L’Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.

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