Trattenuta TFS 2,5%, per Corte costituzionale legittima

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Doccia fredda per i docenti che avevano sperato nel vedersi restituita la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione. Una nuova sentenza della Corte Costituzionale.

Doccia fredda per i docenti che avevano sperato nel vedersi restituita la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione. Una nuova sentenza della Corte Costituzionale.

Una trattenuta che era stata messa in discussione dal presunto mancato rispetto della costituzione. In particolari gli articoli 3 e 36.

In particolare si metteva l'accento sulla disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici "(cui continua/riprende a essere applicato un prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione) e i dipendenti privati (per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previdenziale, ma solo un accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione, non tassabile); e tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del T.F.R., ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999".

Altra contestazione riguarda gli artt. 3 e 24 Cost. poiché verrebbe «sostanzialmente vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale» e si creerebbe «una disparità ingiustificata di trattamento tra coloro che hanno già adito l’autorità giudiziaria, ottenendo una pronuncia favorevole alla restituzione del prelievo forzoso del 2,50% […], coloro che sono sub iudice in questo momento, ovvero non l’hanno ancora adito»;

Secondo la Corte Costituzionale, non ci sarebbe la violazione dei detti articoli della Costituzione, dato che il trattamento di fine servizio è "diverso e normalmente “migliore” rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente – che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) ha diritto all’indennità di buonuscita – partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull’80% della sua retribuzione), non integra un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto."

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Inoltre, secondo i giudici, non  può dirsi irragionevole la diversità di trattamento tra i dipendenti che, "nelle more, abbiano ottenuto la restituzione del 2,50% con sentenza passata in giudicato (restituzione divenuta «indebita» a seguito dell’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010) e quelli che non l’abbiano ottenuta per il sopravvenuto ripristino dell’indennità di buonuscita. Ciò essendo inevitabilmente dovuto alla successione di diverse disposizioni normative ed al generale principio di intangibilità del giudicato. "

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