Trasferimento ottenuto ma su posto di potenziamento: quali saranno gli incarichi

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Per alcuni è stata una sorpresa, altri ci speravano proprio, altri ancora non hanno ancora compreso cosa comporterà la novità. I trasferimenti del personale docente, a partire dall'a.s. 2016/17 avvengono infatti sull'organico di autonomia.

Per alcuni è stata una sorpresa, altri ci speravano proprio, altri ancora non hanno ancora compreso cosa comporterà la novità. I trasferimenti del personale docente, a partire dall'a.s. 2016/17 avvengono infatti sull'organico di autonomia.

Scomparirà gradualmente la distinzione tra organico di diritto e di fatto, a favore del più ampio organico dell'autonomia che comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento.

Le operazioni di trasferimento e passaggio di cattedra e di ruolo della fase A sono state effettuati quindi, sulle cattedre vacanti e disponibili nell'organico di diritto e nell'organico di potenziamento di ciascuna istituzione scolastica.

Anche se nell'email ricevuta o su Istanze on line compare la dicitura "posto normale" questo non significa che il trasferimento sia avvenuto sulla cattedra tradizionale, come hanno pensato alcuni docenti che si sono allarmati allorquando dal colloquio con la Dirigenza hanno compreso la volontà di destinarli a posto di potenziamento.

Si legga a tal proposito il comma 79 della legge 107/2015 " 79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso."

Cosa si fa sui posti di potenziamento? L'a.s. 2015/16, quello in cui l'organico di potenziamento è stato costituito per permettere l'assunzione in ruolo di circa 48.000 domande, è da considerare un anno di transizione, per certi aspetti da dimenticare. Il potenziamento infatti è stato introdotto nelle scuole solo a dicembre, senza una specifica progettualità, all'insegna del disordine creato dall'assegnazione di docenti di classi di concorso non presenti nell'istituzione scolastica, senza alcuna guida da parte del Ministero, affidato in molti casi alla discrezionalità dei Dirigenti Scolastici.

Per questo motivo per lungo tempo purtroppo abbiamo parlato di docenti che "bivaccavano" in sala docenti in attesa di qualcosa da fare, senza incarichi specifici. Il caso estremo invece è stato quello in cui i docenti assunti su posti di potenziamento sono stati utilizzati quasi esclusivamente per la coperture di supplenze, a volte anche oltre i 10 giorni fissati dalla legge (l'escamotage era semplice, il titolare si assentava di volta in volta per non più di dieci giorni).

Ci auguriamo che dal prossimo anno scolastico le cose possano cambiare. Il primo suggerimento che possiamo fornire ai docenti che saranno coinvolti nel potenziamento è di quello di leggere il PTOF della scuola per comprendere quali saranno i progetti in cui saranno coinvolti, anzi per cominciare a pensare come sviluppare la progettualità che in nuce è stata indicata nel PTOF.

Trasferiti per fare supplenze? Anche, ma non solo. La legge 107/2015 su questo punto è chiara: " 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza."

Tenuto contro degli obiettivi di cui al comma 7, cioè il raggiungimento degli obiettivi dei progetti, il docente può utilizzare il personale interno alla scuola anche per le supplenze inferiori ai 10 giorni. L'abuso è sempre dietro l'angolo, spetta ai docenti stessi e alle RSU far valere quanto indicato nella legge.

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