Trasferimento in un ambito territoriale: garantire già adesso la gestione dei sovrannumerari

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L’argomento relativo alla differenza tra titolarità in un ambito territoriale e titolarità in una specifica scuola è stato affrontato da OrizzonteScuola in un articolo dove sono state evidenziate numerose perplessità e dubbi, molti dei quali non hanno ancora avuto un chiarimento.

L’argomento relativo alla differenza tra titolarità in un ambito territoriale e titolarità in una specifica scuola è stato affrontato da OrizzonteScuola in un articolo dove sono state evidenziate numerose perplessità e dubbi, molti dei quali non hanno ancora avuto un chiarimento.

Se, allo stato attuale delle trattative tra sindacati e MIUR per la definizione del contratto integrativo sulla mobilità 2016/17 (l’ipotesi di CCNI sarà presumibilmente firmata dalle parti il 10 febbraio), sembra che verranno confermati i criteri per la predisposizione delle graduatorie interne d’istituto, nelle quali saranno inseriti i docenti titolari nella scuola, non è emersa ancora nessuna informazione relativamente a come verranno “graduati” i docenti con titolarità in un ambito territoriale, per definire una loro eventuale futura soprannumerarietà.

Per i docenti con titolarità su specifica scuola la loro collocazione nella graduatoria interna dipenderà, quindi, dal punteggio spettante, la cui definizione sarà presumibilmente legata ai criteri seguiti fino al corrente anno scolastico, cioè servizio, titoli ed esigenze di famiglia, come indicato in un vademecum pubblicato da OrizzonteScuola, così come saranno confermate le precedenze che consentiranno ai docenti l’esclusione dalla graduatoria interna

Fino a qui nessuna novità e i docenti che, anche per il prossimo anno scolastico 2016/17, potranno partecipare alla mobilità con titolarità su specifica scuola, non subiranno gli effetti di modifiche o sconvolgimenti delle regole attuali che sembra saranno confermate.

Molto diversa si presenta, invece, la situazione dei docenti che, in seguito alla mobilità, avranno titolarità in un ambito territoriale. Per loro non sono molte le certezze e sono, invece, tanti i dubbi e le conseguenti domande che meriterebbero una risposta.

In base alle fasi dei movimenti prospettate dal MIUR, i docenti che saranno coinvolti negli ambiti territoriali sono i seguenti:

1 – docenti assunti in ruolo entro l’a.s. 2014/15 che chiedono trasferimento interprovinciale o mobilità professionale se non soddisfatti nella prima preferenza espressa nella domanda (Fase II o Fase B)

2 – docenti assunti in fase B e C da GM che parteciperanno alla mobilità per tutti gli ambiti della provincia di assunzione (Fase II o Fase B)

3 – docenti assunti in fase B e C da GaE che parteciperanno alla mobilità per tutti gli ambiti a livello nazionale (Fase III o Fase C)

4 – docenti assunti in fase 0 e A e in fase B e C da GM che potranno partecipare alla mobilità per tutti gli ambiti a livello nazionale (Fase IV o Fase D)

Il trasferimento negli ambiti territoriali si realizzerà, quindi, dalla Fase II (o Fase B) dei movimenti, dopo l’assegnazione della scuola di titolarità ai docenti che parteciperanno alla mobilità nella Fase I (o Fase A – provinciale sia comunale che intercomunale).

In base al comma 108 della legge 107 la mobilità negli ambiti sarà su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia di tutte le scuole facenti parte dell’ambito.

I posti dell’organico dell’autonomia , come indica il comma 68, comprenderanno sia le cattedre dell’organico di diritto che le cattedre dell’organico di potenziamento e queste ultime saranno stabilite in base ai criteri indicati nel comma 7 e inserite nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che avrà durata triennale con la possibilità, come indica il comma 12, di essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Il trasferimento dei docenti in un ambito territoriale, sarà disposto, quindi, in base alle cattedre disponibili nell’organico dell’autonomia di tutte le scuole facenti parte dell’ambito, in modo tale che ci sia la garanzia per ciascuno di loro di lavorare in una delle scuole dell’ambito dove risulteranno trasferiti e dove, conseguentemente, avranno titolarità.

La scuola in cui lavoreranno è condizionata dalla “chiamata diretta” da parte del Dirigente scolastico. In base ai commi 79 e 80 della legge 107, infatti, il docente trasferito in un ambito territoriale potrà “scegliere” la scuola in cui lavorare presentando la sua candidatura tramite curriculum, ma l’incarico, come recita il comma 80, verrà attribuito dal DS: “Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa”.

La chiamata diretta alla quale saranno sottoposti i docenti con titolarità in un ambito territoriale è stato ed è tuttora causa di forti opposizioni da parte dei sindacati e degli stessi docenti che chiedono criteri oggettivi e trasparenti come evidenziato nel seguente articolo

http://www.orizzontescuola.it/news/chiamata-diretta-degli-insegnanti-trasparenza-e-criteri-omogenei-diritto-chi-sar-trasferito-neg

Nessuna decisione condivisa è stata, però, ancora presa in merito e sembrerebbe che , come segnalato da OrizzonteScuola,le procedure e le modalità per assegnare l'incarico triennale all'interno dell'ambito territoriale sarà discusso in una apposita sequenza contrattuale, a parte rispetto al lavoro di questi giorni, ma in tempi coerenti rispetto alla presentazione della domanda”

I docenti, titolari nell’ambito territoriale, che non riceveranno nessuna proposta di incarico, avranno l’assegnazione della scuola da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, in sintonia con quanto prevede il comma 82.

In ogni caso l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato purché in coerenza con il PTOF.

Sembrerebbe, quindi, che per i docenti titolari in un ambito territoriale e con incarico triennale in una specifica scuola dell’ambito, ci sia una garanzia di stabilità almeno per un triennio.

Ma cosa succederà dopo il triennio nel caso di contrazione nell’organico dell’autonomia delle scuole facenti parte dell’ambito territoriale di titolarità?

Se anche solo una delle scuole dell’ambito, infatti, non confermerà, nel nuovo PTOF, quanto previsto nel triennio precedente, mentre le altre scuole confermeranno senza subire modifiche in organico, si avrà, come conseguenza , esubero in una o più classi di concorso e non sarà possibile rinnovare l’incarico triennale come prevede il comma 80 della legge 107.

Quali saranno i criteri utilizzati per dichiarare soprannumerari i docenti con titolarità nell’ambito in cui si registrerà l’esubero?

Sarà dichiarato soprannumerario il docente con incarico triennale nella scuola in cui si avrà una contrazione in organico, a prescindere dal suo punteggio rispetto agli altri docenti titolari nello stesso ambito, ma con incarico triennale in un’altra scuola?

Oppure verrà costituita una graduatoria per i docenti titolari nello stesso ambito e per la stessa classe di concorso, seguendo i criteri utilizzati per le graduatorie interne d’istituto dei docenti con titolarità in una specifica scuola e, conseguentemente, diventerà soprannumerario il docente con punteggio inferiore nella graduatoria?

Se fosse valida la seconda “soluzione” ipotizzata, sarebbe importante trovare risposta ad un’altra domanda:

E’ possibile la coesistenza di due graduatorie distinte per docenti in ruolo nella stessa classe di concorso?

Trovare risposta a questo quesito risulta complicato nel caso si verificasse, dopo solo un anno dal conferimento dell’incarico triennale al docente con titolarità nell’ambito, una contrazione nell’organico dell’autonomia della scuola a causa del calo nel numero di iscritti con conseguente riduzione del numero di classi. Se nella scuola fossero in servizio, per una stessa classe di concorso, che subisce la riduzione del numero di cattedre disponibili, sia docenti con titolarità nella scuola, sia docenti titolari nell’ambito e con incarico triennale nella scuola, sarebbe utile e importante capire e sapere quale sarà il docente che verrà dichiarato soprannumerario.

Sarà il docente titolare nella scuola in ultima posizione nella graduatoria interna d’istituto, ma con punteggio decisamente superiore al docente, titolare nell’ambito, in servizio nella scuola con incarico triennale?

Oppure diventerà soprannumerario, all’interno dell’ambito di titolarità, il docente con incarico triennale che subirà le conseguenze della contrazione nell’ organico della scuola facente parte dell’ambito, in quanto risulta avere un punteggio inferiore?

Se fosse affermativa la risposta alla prima domanda, non sarebbe valutato adeguatamente il punteggio e non sarebbe salvaguardata la titolarità del docente nella scuola dove ci sarebbe ancora una cattedra per la propria classe di concorso non occupata da un docente titolare nella scuola, ma da un docente con incarico triennale con punteggio inferiore.

Se fosse affermativa la risposta alla seconda domanda, non sarebbe garantita la durata dell’incarico conferito dal Dirigente scolastico al docente titolare nell’ambito territoriale che, in base a normativa dovrebbe essere triennale, ma, in questo modo, durerebbe solo un anno scolastico.

L’argomento, quindi, risulta molto delicato, contorto e complesso e necessita di un’analisi puntuale e dettagliata per arrivare ad una soluzione che possa salvaguardare i diritti di tutti i docenti coinvolti.

Sarà interessante vedere come verrà affrontato il problema dal MIUR e quali soluzioni verranno prospettate.

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