Trasferimenti docenti 2016/17. Titolarità su scuola o su ambito territoriale: quali sono le differenze

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La titolarità in una scuola specifica ha sempre rappresentato per i docenti, in assenza di contrazione in organico, garanzia e sicurezza per il futuro, ma potrebbe non essere più la stessa cosa con le nuove disposizioni che il Ministero si appresta ad introdurre dal 2016/17, dando così seguito alla Legge 107/2015.

La titolarità in una scuola specifica ha sempre rappresentato per i docenti, in assenza di contrazione in organico, garanzia e sicurezza per il futuro, ma potrebbe non essere più la stessa cosa con le nuove disposizioni che il Ministero si appresta ad introdurre dal 2016/17, dando così seguito alla Legge 107/2015.

La legge 107, infatti, stabilisce nuove regole per la mobilità 2016/17 e si prospettano molte novità per i docenti che otterranno il movimento richiesto, sia territoriale che professionale (passaggio di cattedra e/o ruolo), in relazione alla nuova titolarità che acquisiranno.

Per buona parte dei docenti, gli unici esclusi saranno i neo-immessi in ruolo nella fase 0 e nella fase A e coloro che non parteciperanno ai movimenti (non richiederanno quindi di cambiare scuola o classe di concorso/ordine di scuola) la legge 107/2105 prevede, infatti, la titolarità negli ambiti territoriali e non più in una specifica scuola.

Il comma 73 della legge 107, infatti, chiarisce e sottolinea che “Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”, e che continueranno ad essere applicate le vecchie regole solo per i docenti assunti “nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” per i quali “continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”.

Tra titolarità in una scuola specifica e titolarità in un ambiti territoriale, c’è, sicuramente, una bella differenza!

Se per i neo-immessi in ruolo in fase B e in fase C non rappresenta un cambiamento in quanto sarà per loro la prima sede di titolarità, per i docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 e, quindi, con una scuola di titolarità nel corrente anno scolastico, rappresenterà, invece, un grande cambiamento e, in un certo senso, uno stravolgimento delle regole seguite fino al 2015/16 e sulle quali si basavano le loro certezze.

E’ utile ribadire che essere titolari in una scuola o in un ambito, rappresenta, per i docenti, una differenza decisamente notevole.

La titolarità in una scuola fornisce sicuramente maggiori garanzie al docente, per quanto riguarda la certezza della sede di servizio a meno che, in caso di contrazione in organico si diventi soprannumerari.

La titolarità in un ambito territoriale sarà caratterizzata invece dall’incertezza sulla scuola dell’ambito dove si lavorerà.

Un ambito territoriale, infatti , in base al comma 66 della legge 107, dovrà avere dimensioni inferiori alla provincia, e le recenti linee guida del MIUR specificano che la popolazione scolastica complessiva dovrà essere compresa tra 22 mila a 40/60 mila alunni , ma niente si sa ancora sul numero di scuole che potranno fare parte dell’ambito e sulla estensione dell’ambito stesso.

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-ancora-molte-incertezze-ambiti-territoriali-motivo-ansia-e-preoccupazione-docent

Dopo il trasferimento, quindi, il docente saprà dove risulta titolare come localizzazione geografica dell’ambito territoriale nella provincia, ma per sapere la scuola di servizio dovrà aspettare l’incarico triennale da parte del dirigente scolastico di una delle scuole dell’ambito in cui presenterà la sua candidatura tramite curriculum.

La titolarità nella scuola, inoltre, garantisce, o meglio ha sempre garantito (non sappiamo come si valuterà il prossimo anno) al docente l’opportunità di maturare punteggio per la continuità di servizio nella stessa scuola di titolarità, servizio prestato per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

In base alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2015/16 (tabella che è stata sempre confermata negli anni), si prevede, infatti, l’attribuzione di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio per il servizio prestato nella scuola di titolarità. Le modalità per maturare e valutare il punteggio di continuità sono esplicitate nella nota 5 dove si stabilisce che per la mobilità volontaria, il punteggio di continuità si matura dopo tre anni continuativi come titolari nella stessa scuola.

Per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria d’istituto e nella mobilità d’ufficio, invece, come chiarisce la nota 5bis, non è necessario aver prestato un servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni, ma si valuta subito dopo il primo anno

Con la titolarità in un ambito territoriale non è chiaro se e come si potrà maturare il punteggio di continuità.

Sarà ancora previsto?

Se previsto, si potrà calcolare per la continuità nell’ambito, quindi in una qualsiasi delle scuole appartenenti all’ambito purché il servizio sia prestato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto?

Esisteranno ancora le graduatorie interne d’istituto per i docenti di ruolo?

Considerando che le graduatorie interne d’istituto hanno sempre interessato esclusivamente gli insegnanti di ruolo titolari nella scuola che vengono posizionati nella graduatoria in base al loro punteggio e la graduatoria è stata sempre fondamentale, in caso di contrazione nell’organico di diritto della scuola, per l’individuazione dei docenti soprannumerari, ora con le novità legate alla titolarità dei docenti per il prossimo anno scolastico, come funzioneranno le cose?

Le graduatorie interne saranno per ambiti territoriali e riguarderanno, quindi, tutti i docenti con titolarità nell’ambito a prescindere dalla scuola dell’ambito in cui prestano servizio?

Quale ruolo avrà il punteggio maturato dai docenti, punteggio che è stato sempre determinante per la salvaguardia della titolarità nella scuola per coloro che si trovavano in posizioni vantaggiose nella graduatoria interna?

Ai fini della formulazione delle graduatorie interne, come si concilierà l’esistenza di docenti titolari in un ambito e docenti che conservano titolarità in una scuola specifica dell’ambito?

Non dimentichiamoci, infatti, che non tutti i docenti avranno titolarità in un ambito, ma avranno titolarità in una scuola specifica, come indicato precedentemente, i docenti assunti in fase 0 e in fase A e manterranno la loro titolarità nella scuola i docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15 che non presentano domanda di mobilità, così come chiarisce esplicitamente il comma 73: “Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza”

I docenti aspettano doverosi chiarimenti ministeriali in merito con regole precise che stabiliscano con quali modalità e soprattutto con quali criteri si potranno dichiarare soprannumerari i docenti titolari negli ambiti territoriali e quali garanzie verranno stabilite per una tutela della titolarità e per un trattamento equo di tutti i docenti indistintamente a prescindere dal fatto che abbiano titolarità nella scuola o nell’ambito.

Non è possibile ignorare queste richieste di chiarimenti che sono indispensabili per consentire ai docenti di prendere decisioni serene e consapevoli per il loro futuro professionale

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