TFA sostegno. 50 FAQ sul tirocinio a Palermo

Di Lalla
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Per il tirocionio del primo ciclo TFA sostegno l'Università di Palermo pubblica le risposte alle domande più frequenti dei corsisti.

Per il tirocionio del primo ciclo TFA sostegno l'Università di Palermo pubblica le risposte alle domande più frequenti dei corsisti.

Alcuni quesiti sono specifici per la regione, altri possono essere considerati generali e offrire una risposta anche ad altri corsisti. Ve ne proponiamo alcune di particolare interesse.

1) Si può effettuare il tirocinio diretto presso la scuola di servizio (anche in parte) anche se questa appartiene ad un grado diverso da quello del TFA frequentato? Nel caso specifico io insegnavo in una scuola di II° grado dove è presente un alunno ipovedente. Posso fare valere queste ore come tirocinio diretto?

NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato per il grado relativo al percorso (infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II grado) al quale si è iscritti. Non è possibile far valere ore di insegnamento quale tirocinio diretto: il D.M. 30 settembre 2011 dispone categoricamente che per le 300 ore di Tirocinio (diretto, indiretto, TIC) non è previsto il riconoscimento di crediti.

2) Si può utilizzare il monte ore di 150 ore per diritto allo studio per effettuare il tirocinio diretto?

Non vi sono motivi ostativi, in generale, per poter fruire delle ore studio per effettuare il tirocinio (in quanto il tirocinio diretto rientra nel percorso formativo). E' chiaro che potrà essere necessario fornire al proprio datore di lavoro una documentazione giustificativa , che dovrà essere rilasciata via via dall'istituto scolastico ove si svolge il tirocinio. Si consiglia, tuttavia, di informare il proprio datore di lavoro che le ore studio verranno usufruite per lo svolgimento del tirocinio, al fine di evitare incomprensioni.

3) Il congedo parentale è compatibile con la frequenza TFA e con la possibilità di effettuare il tirocinio diretto presso una scuola?

Il quesito deve essere posto al proprio datore di lavoro, trattandosi di istituto (il congedo parentale) attinente al rapporto di servizio.

4) Si può effettuare una parte del tirocinio diretto in classe in presenza dell'alunno disabile ma in assenza del tutor? Io posso effettuare il tirocinio soltanto il venerdì, giorno in cui la tutor ha soltanto 3 ore in orario; posso rimanere con il ragazzo disabile altre due ore in classe anche se la tutor va via ed effettuare 5 ore anziché 3 in quel giorno?

Non vi sono norme che vietano la permanenza in classe in presenza dell'alunno disabile anche in assenza del tutor accogliente e che le relative ore svolte possano essere conteggiate purchè ci sia un insegnante di sostegno (diversa dal tutor accogliente) che attesti la presenza.

5) Si può effettuare il tirocinio in una scuola non accreditata se si ha un contratto temporaneo? Io ho un contratto a tempo determinato temporaneo su interdizione per maternità con contratto che va di 30 giorni in 30 giorni. Ho 18 ore e il mio orario non mi permette di fare il tirocinio altrove.

NO. Il tirocinio deve essere effettuato presso un istituto accreditato ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 (cioè inserito negli elenchi disponibili, via via oggetto di aggiornamento, sul sito dell'USR Sicilia) . Al riguardo si precisa che l'art. 3, comma 2, lett. e) dispone che le “convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione” devono essere stipulate con istituti ”ricompresi nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto”

6) Se una persona non ha un incarico e sceglie una scuola per il tirocinio e poi dovesse prendere una supplenza al 30 giugno, può continuare il tirocinio nella nuova scuola in cui ha preso la supplenza?

NO. Non è ammessa la possibilità di cambiare istituto durante il corso, una volta stipulata la Convenzione con l'istituto scolastico.

7) Si può svolgere il tirocinio diretto contemporaneamente in due scuole, essendo in servizio presso entrambe ed essendo entrambe le scuole accreditate?

NO. La Convenzione deve essere stipulata con un solo istituto scolastico.

10) Si può effettuare il tirocinio diretto in una scuola non accreditata dal momento che si presta in questa il servizio con incarico al 30/06/2015 e si hanno in classe alunni disabili?

NO. L'istituto scolastico deve essere accreditato.

17) Possono essere considerate ore di tirocinio diretto – così come è sempre avvenuto sia all'interno dei corsi SISSIS che dei corsi TFA – anche quelle corrispondenti all'accesso alla documentazione degli alunni cosiddetti “H”, all'attività didattica altra rispetto a quella in classe quale la partecipazione agli ordini collegiali, ai GLIS , preparazione, visione e valutazione dei test/prove da somministrare all'alunno “H”, osservazione dei locali, ecc.?

SI. Tali attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all'interno delle 150 ore previste).

18) Si può seguire l'alunno “H” di cui si è docenti per la classe di propria specializzazione e fuori dalle proprie ore di servizio?

SI. Purchè tale attività sia svolta fuori l'orario di servizio, sia concordata con il tutor accogliente, purchè sia presente un altro docente specializzato.

20 bis) E' possibile usufruire di riduzioni se si presta già servizio su sostegno, ad esempio, con contratto di 18 ore?

NO. Il D.M. 30 settembre 2011 esclude categoricamente alcun riconoscimento di crediti (e quindi anche dei CFU attribuiti con il tirocinio)

23) Si può cambiare la scuola sede di tirocinio dopo che questo è già iniziato? Cosa vuol dire: un docente che al momento non sta lavorando sceglie la scuola “x” per motivi vari (es. vicinanza a casa); fra un mese viene chiamato dalla scuola accreditata per il tirocinio di sostegno; lavora per 18 ore settimanali nella scuola “Y” e non ha più il tempo per andare a fare il tirocinio nella scuola “x”. Può completare il tirocinio nella scuola dove presta servizio?

NO, sia per ovvie ragioni organizzative ed in quanto la Convenzione viene stipulata con un istituto scolastico.

27bis)Ho un contratto di 5 ore al 30 giugno in una scuola accreditata per molte classi di concorso ma non per il sostegno (secondaria secondo grado). Posso comunque fare il tirocinio lì? C'è un docente di sostegno che ha le caratteristiche richieste nel bando e 2 alunni di sostegno.

NO. Come più volte ribadito, l'istituto deve essere accreditato.

29) C'è un limite di ore settimanali per il tirocinio (monte ore massimo /minimo)?

NO. Si precisa tuttavia che altre attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all'interno delle 150 ore previste).

31) Presto servizio in una scuola non accreditata per n.18 ore settimanali con contratto fino al 30/06/2015 .All'interno delle classi sono presenti alunni disabili. Posso svolgere il tirocinio diretto nella scuola di servizio?

NO. L'istituto deve essere accreditato e il tirocinio deve essere svolto al di fuori dell'orario di servizio.

32) Ho un incarico per 5 ore di sostegno iniziato il 20/11/2014 e con termine il 16/05/2015; e' possibile sia considerato valido come tirocinio diretto pur se con scadenza a maggio?

NO. Non sono ammessi riconoscimenti di crediti (anche quindi per il tirocinio) dal D.M. 30/9/2011.

33) Le eventuali assenze alle lezioni giustificate opportunamente per iscritto dagli organi competenti (es. malattia, emergenze presso il luogo di lavoro, esigenze di servizio impellenti, calamità naturali, partecipazione a concorsi pubblici) vengono consentite anche nelle ore per cui non è previsto alcun margine di presenza? La percentuale del 10% verrà innalzata o estesa alle altre attività oltre che agli insegnamenti?

Il 10% delle assenze è consentito dal D.M. solo su ciascun insegnamento (quindi per 3 ore, essendo un modulo di insegnamento, al massimo, di 30 ore). Tuttavia il collegio dei docenti ritiene, per venire incontro alle esigenze dei corsisti, che tale limite debba essere interpretato estensivamente su tutto il monte ore degli insegnamenti e delibera che è possibile assentarsi per un massimo di 27 ore complessive (da recuperare in modalità e learning) purchè non si superino 5 ore di assenza per ogni insegnamento. Per quanto concerne i laboratori e il tirocinio (in cui è compresa la TIC) il D.M. non prevede la possibilità di assenze. Il collegio dei docenti, tuttavia, ritiene che il decreto si riferisca alle assenze volontarie e non a quelle dovute per impossibilità oggettiva (malattia, calamita naturali) o per cause eccezionali (matrimonio, lutto, concorsi pubblici) che devono essere tuttavia adeguatamente documentate.

34) Nel caso in cui dovessi prestare servizio su sostegno in una scuola paritaria, potrei effettuare il tirocinio in quella classe?

SI. Sempre che l'istituto sia accreditato e il tirocinio (attinente al percorso formativo) venga svolto fuori dall'orario di servizio.

35) Nel caso in cui prestassi servizio (sostegno o posto comune) in una scuola non siciliana, potrei effettuare il tirocinio in quella scuola?

SI. Sempre che l'istituto sia accreditato te il tirocinio (attinente al suo percorso formativo) venga svolto fuori dall'orario di servizio.

36) E' possibile fare il tirocinio su due o più scuole, fermo restando i requisiti richiesti alle scuole ed ai tutor?

NO. Per le motivazioni già ampiamente esposte.

37) Sono riconosciuti crediti per attività formativa extra scolastica online, adeguatamente attestata presso enti certificati e riconosciuti dal Miur?

NO. Il D.M. 30/9/2011 non consente il riconoscimento di alcun credito formativo.

39) E' possibile che i docenti tutor di una determinata scuola non siano di ruolo: questi docenti possono comunque farci da tutor, considerato che la scuola da noi scelta ha quasi sicuramente solo insegnanti di sostegno non di ruolo? Sono previste deroghe alla norma?

Il gruppo di studio di OrizzonteScuola.it per la preparazione alle selezioni. Siamo in 13mila 

Si richiama il D.M 30 settembre 2011 prevede che: “il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate: – docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio; – docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

41) Le ore curriculari svolte nella classe dove si ha l'alunno H e il tutor possono essere conteggiate come tirocinio diretto?

NO. Il tirocinio deve essere svolto al di fuori dell'orario di servizio.

43) Il servizio su sostegno con contratto a tempo determinato su maternità (rinnovabile quindi ogni mese) viene considerato come tirocinio?

NO. Il tirocinio deve essere svolto fuori dall'orario di servizio.

44) Concretamente, quali attività rientrano nel tirocinio diretto e indiretto? Quale è la differenza?

Le attività di tirocinio indiretto sono attività che riguardano la preparazione e l'approfondimento teorico dei contenuti del progetto di tirocinio diretto che poi i corsisti dovranno sperimentare in classe/sezione durante le ore di apprendimento situato e strutturato secondo i paradigmi cognitivi maturati durante le ore propedeutiche di tirocinio indiretto svolte con tutor coordinatore e col tutor dei tirocinanti. Il tirocinio indiretto comprende anche la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale. Il percorso di tirocinio diretto non deve essere lasciato al caso e non deve diventare un mero momento di assistenzialismo all'alunno disabile in classe. Durante il tirocinio diretto le attività del corsista sono scansionate dal punto di vista educativo-didattico dai contenuti dei moduli del progetto di tirocinio che hanno una precisa logica sequenziale e formativa:

  • L' insegnante di sostegno: ruolo, funzione, normativa e qualità dell'integrazione

  • La documentazione nei processi di integrazione

  • Osservazione

  • Metodi e strategie di didattica speciale

  • Progettazione e mediazione sistemica tra scuola, famiglia e territorio

  • Progettazione, conduzione e valutazione di un intervento didattico volto all'inclusione dell'alunno disabile Sarà cura del tutor coordinatore affrontare le tematiche riguardanti i contenuti dei moduli del progetto durante le ore 50 ore di tirocinio indiretto in sinergia temporale con le attività svolte durante le ore di tirocinio diretto.

50) Può essere svolto il tirocinio su sostegno su un area diversa da quella per la quale la scuola è stata accreditata (ossia ad esempio la scuola è stata accreditata su AD03 e AD04, e a me interessa la AD01)?

La suddivisione nelle quattro aree di sostegno AD01, AD02 , AD03 e AD04 (scientifica, umanistica, tecnica-professionale-artistica e psicomotoria prevista per le scuole secondarie di secondo grado a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 3-bis della legge128/2013 non è più operativa dal momento che la norma sopra indicata prevede l'unificazione delle aree del sostegno alle superiori. Essa è già applicata con riguardo alla mobilità del personale di ruolo, già dal corrente anno scolastico, nonchè nell'ambito delle graduatorie di istituto di II e III fascia. Queste ultime presentano già un unico elenco di sostegno e ad ognuno è consentito di concorrere ad un incarico su posto di sostegno con il proprio punteggio enza distinzione di classe di concorso. Infatti, rispetto a queste due ultime ipotesi opera già l'unificazione delle aree di sostegno; la distinzione continua temporaneamente a sussistere , ma solo come regime transitorio, nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e nella I fascia di istituto, e comunque fino al 2017. Con l'approvazione della legge 128/13, le attuali 4 aree previste per l'insegnamento del sostegno vengono unificate; anche per la scuola secondaria superiore quindi, al pari di quando avviene in tutti gli altri ordini e di scuola, ci sarà un elenco unico di sostegno a prescindere dalla classe di concorso di provenienza. Tale unificazione avverrà però gradualmente ed in maniera differenziata seconda della tipologia di graduatoria. Per quanto concerne le graduatorie ad esaurimento, il prossimo aggiornamento con validità 2014/17, avverrà ancora con le vecchie regole e quindi ognuno rimarrà nella propria area di competenza con il proprio punteggio aggiornato. Lo stesso avverrà per la prima fascia delle graduatorie di istituto. ma a partire da quella data, l'unificazione delle aree opererà anche su GAE e I fascia di Istituto

Quindi in considerazione della norma novellata nel 2013, con riguardo al sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, si ritiene possibile poter effettuare il tirocinio presso la scuola secondaria accreditata indipendentemente dalla specifica area su cui è stato richiesto ed ottenuto l'accreditamento. Ciò che conta è che il tirocinio si svolga nel grado di istruzione per il quale si conseguirà il titolo di sostegno, spendibile indipendentemente su tutte le aree.

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