TFA secondo ciclo e lavoro sono compatibili?

Di Lalla
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red – Fermi restando i vincoli molto stringati di assenze consentite, l’attività lavorativa non è certo vietata durante la frequenza del corso. Ma contingenze pratiche (orari delle lezioni, tirocini, frequenza in città diversa) potrebbero ostacolarla. 

red – Fermi restando i vincoli molto stringati di assenze consentite, l’attività lavorativa non è certo vietata durante la frequenza del corso. Ma contingenze pratiche (orari delle lezioni, tirocini, frequenza in città diversa) potrebbero ostacolarla. 

Molti candidati fino alla fine sono stati incerti sulla provincia da scegliere per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, incertezza derivante dal fatto che non si sa ancora con certezza la provincia (l’Ateneo) in cui sarà possibile frequentare il TFA in caso di superamento delle selezioni.

Infatti, se è vero che entro il 16 giugno i candidati hanno scelto la regione in cui effettuare le selezioni e dunque frequentare il corso, va anche tenuto in considerazione che dopo il test preliminare i candidati potranno integrare la domanda scegliendo l’Ateneo (sempre della stessa regione) in cui svolgere prova scritta ed eventuale prova orale, nonchè due ulterioi Atenei di due diverse regioni, presso i quali svolgere il TFA, qualora al termine dell’intera selezione, nonostante il superamento di tutte le prove, non ci si sia collocati in posizione utile per l’accesso al primo degli Atenei scelti.

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E dunque in questo caso l’iscrizione nelle graduatorie di istituto potrebbe anche perdere la sua efficacia per l’a.s. in coincidenza con la frequenza del corso.

Va detto che la tabella di valutazione dei titoli per la II fascia delle graduatorie di istituto (quella in cui ci si iscriverà una volta conseguito il titolo) afferma

"c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di cui al punto A4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi posto o classe di concorso"

pertanto il servizio di insegnamento svolto durante l’anno di frequenza del TFA non potrà essere valutato in termini di punteggio, anche se rimane valida la retribuzione e contribuzione percepita.

Probabilmente però il quesito dei candidati riguarda anche gli aspetti pratici, ossia come poter conciliare supplenza, frequenza delle lezioni ed eventuale tirocinio?

Anche in questo caso non esiste una risposta assoluta, dipende ad es. se si tratta di un incarico con orario completo o solo spezzone, se l’Ateneo è distante dalla scuola, se le lezioni si svolgono tutti i pomeriggi o solo alcuni (questo dipenderà dall’organizzazione didattica del singolo Ateneo), se le lezioni cominceranno come previsto dal dm n. 312 del 16 giugno 2014 a novembre, oppure ci saranno degli slittamenti, per cui sarà necessario concentrare gli insegnamenti in pochi mesi.

Per quanto riguarda il tirocinio l’art. 15 comma 13 del dm 249/10 afferma "Nel caso in cui i soggetti del presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’art. 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività) quindi lo svolgimento della supplenza potrebbe agevolare il tirocinio.

Il docente che frequenta il TFA e ha una supplenza, inoltre, ha diritto a 150 ore di permessi per diritto allo studio (se rientra nei contingenti stabiliti).

Difficile invece pronunciarsi per altre attività, sopratttutto se dipendenti. Di volta in volta sarà necessario studiare la compatibilità dei tempi e degli impegni.

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