TFA e inserimento in graduatoria ad esaurimento. Colpo di scena al TAR

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Comunicato ANIEF – A pochi giorni dalla sentenza n. 12474/14 di rigetto e qualche mese dopo un'altra sentenza breve negativa emessa sul tema, l'Anief riesce ad ottenere nell’udienza pubblica dell’11 dicembre il rinvio della decisione sul ricorso n. 7881/14, in considerazione della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre.

Comunicato ANIEF – A pochi giorni dalla sentenza n. 12474/14 di rigetto e qualche mese dopo un'altra sentenza breve negativa emessa sul tema, l'Anief riesce ad ottenere nell’udienza pubblica dell’11 dicembre il rinvio della decisione sul ricorso n. 7881/14, in considerazione della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre.

Si riaccendono le speranze di inserirsi nella fascia aggiuntiva Graduatoria ad esaurimento per i ricorrenti che hanno seguito i percorsi abilitanti universitari a partire dal 2012.

Con la recente sentenza n. 12474/14, il TAR Lazio aveva escluso l’esistenza di un analogia tra i docenti che avevano “congelato” la frequenza del corso SSIS e già inseriti con riserva nella terza fascia delle Gae e i loro colleghi ricorrenti che avevano frequentato lo stesso corso TFA, negando altresì che vi fosse la lesione del principio di buon andamento della P.A. essendo la normativa abbastanza chiara in materia di requisiti di accesso alle graduatorie di esaurimento.


Lo stesso TAR, d'altronde, già la scorsa estate con sentenza breve, su un altro ricorso aveva rigettato con sentenza n. 9503/14 la richiesta di inserimento dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva alla terza delle GAE sul presupposto errato che le categorie di docenti salvate dalla legge 14/2012 fossero speciali e diverse rispetto a quelle abilitate negli anni successivi; circostanza palesemente falsa per quanto riguarda i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e che di fatto ha portato quelle stesse categorie di docenti a contestare presso i tribunali del lavoro e quelli amministrativi l’inserimento in una fascia diversa dalla terza, causa di un’evidente disparità di trattamento.

Inoltre, sempre il TAR non aveva condiviso le eccezioni di costituzionalità sul presupposto, anch’esso erroneo, di una differenza tra regimi a sistema e regimi transitori, quali quelli disposti per la formazione del personale prima e dopo il 2011.


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Di fronte a un quadro così negativo sullo stato del contenzioso, l'Anief è riuscita a far rinviare la trattazione del ricorso n. 7881/14 promosso dagli avv. Walter Miceli e Fabio Ganci per centinaia di ricorrenti, in virtù proprio degli effetti che potrebbero sorgere dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul precariato scolastico.

Sarà cura dell’ufficio legale dell’Anief comunicare la nuova data dell'udienza pubblica e, in vista della discussione, predisporre quanto necessario per la presentazione di eventuali motivi aggiunti.
 

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