TFA II ciclo. Nota della CRUI in disaccordo con Miur

Di Lalla
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Avevamo anticipato ai lettori di OrizzonteScuola.it il contenuto della nota CRUI inviata al Miur il 12 gennaio, in cui si contestano alcune parti della nota emanata da viale Trastevere il 29 dicembre 2014.

Avevamo anticipato ai lettori di OrizzonteScuola.it il contenuto della nota CRUI inviata al Miur il 12 gennaio, in cui si contestano alcune parti della nota emanata da viale Trastevere il 29 dicembre 2014.

Il testo della nota CRUI – Si stigmatizza quanto avvenuto con la pubblicazione della nota 20175 del 29 dicembre u.s., inviata ai soli Uffici Scolastici Regionali e non anche al sistema universitario, con effetti negativi per quanto riguarda l’indispensabile coordinamento fra Università e USR. Si osserva, inoltre, che la precitata nota non recepisce le richieste elaborate dalla CRUI e inviate al MIUR il 3 dicembre u.s.

2. Si comunica che gli Atenei stanno procedendo all’immatricolazione dei soprannumerari (di cui all’art. 3 c. 6 e 7, DM 312/14) al fine di avviare quanto prima le attività didattiche.

3. Per quanto riguarda i candidati ammessi con riserva, a seguito di provvedimento del TAR, gli Atenei intendono procedere secondo quanto proposto nella nota CRUI del 3 dicembre u.s., immatricolandoli – qualora abbiano superato le prove scritta e orale – in soprannumero; questa sembra essere l’unica soluzione praticabile a tutela sia dei candidati risultati idonei, sia dei ricorrenti medesimi (per l’impossibilità di attribuire a questi ultimi un punteggio non contestabile per quanto riguarda il test di accesso).

4. Con riferimento alla ridistribuzione degli idonei non vincitori e degli idonei in classi non attivate nelle Regioni di provenienza, e alla risoluzione del problema delle classi concorsuali con numero di posti o di idonei molto basso, a cura degli USR, si chiede che tali operazioni si concludano in tempi brevi per consentire un rapido e regolare avvio dei corsi; gli Atenei, per parte loro, si impegnano a comunicare agli USR per ogni classe di abilitazione attivata le date di inizio delle attività didattiche, dichiarandosi fin d’ora disponibili ad accettare trasferimenti da altre Regioni solo entro e non oltre 15 gg. da tale data.

5. Per quanto riguarda le richieste di già abilitati PAS che hanno superato la procedura selettiva per l’ammissione al TFA secondo ciclo per la medesima classe di concorso, gli Atenei intendono attenersi rigorosamente a quanto previsto dal DM 312/2014 all’art. 3, comma 1, che riserva l’ammissione al TFA secondo ciclo ai soli candidati “privi di abilitazione per la relativa classe di concorso”, con esclusione, quindi, dei candidati in possesso di abilitazione comunque conseguita nella stessa classe;

6. Con riferimento ai tutor coordinatori, si prende atto del DM 966/2014 che ne fissa il contingente per il TFA secondo ciclo, ma in misura insufficiente e non rispondente a quanto previsto dal DM 8 nov. 2011, art. 1, c. 3 (1 tutor ogni 15 corsisti o frazione, e questo per garantire un tutor anche per le classi concorsuali con un numero di corsisti inferiore a 15); si chiede quindi che il loro numero venga incrementato. Si chiede comunque che gli USR, dopo aver provveduto alla redistribuzione dei tutor fra gli Atenei e le istituzioni AFAM della Regione, provvedano al loro distacco non appena le istituzioni accademiche interessate avranno presentato gli elenchi dei nominativi selezionati.

TFA secondo ciclo: i candidati ammessi con riserva e gli idonei. A chi spetta il posto: nota CRUI

La nota

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